Parere in materia di disciplina dello straordinario di cui all'art. 058 dell'Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.
4 febbraio 2014
Protocollo n. 362
QUESITO 1
A seguito di rimostranze presentate, in data 28/02/2014 è pervenuta a questa Amministrazione una nota, da parte di una Organizzazione Sindacale, con la quale osserva che "Qualora il personale della Polizia municipale venga inviato presso altra sede per seguire un corso di formazione ed il medesimo si sposti dalla sede di servizio presso la sede in cui svolge il corso in divisa e utilizzando l'auto di servizio della Polizia municipale, lo stesso, nella sua qualità di Pubblico ufficiale, è da considerarsi in servizio anche per tutta la durata del tempo di viaggio e, pertanto, dal momento in cui entra in servizio prima del corso, fino al rientro ed alla riconsegna dell'auto in parola è in orario ed ha diritto alla retribuzione conseguente". Con la stessa nota si chiede inoltre di applicare "quanto sopra a tutti i casi di specie svoltisi presso l'Ente dal momento della modifica dell'articolo sulla trasferta a tutt'oggi...".
Anche alla luce dei pareri in data 05/05/2012 "Richiesta di parere in materia di attribuzione di compenso per lavoro straordinario durante le trasferte" ed in data 17/03/2003 "Quesiti in merito al trattamento di trasferta" - domanda n. 4, l'Amministrazione comunale ha applicato l'art. 171 (trattamento di trasferta) del T.U. delle disposizioni contrattuali vigente e pertanto ha considerato orario "di lavoro" esclusivamente l'orario indicato per il corso non conteggiando come straordinario il tempo in più rispetto al normale orario giornaliero che è stato necessario per il viaggio.
L'art. 4 della L.r. n. 11/2005, inoltre, specifica le funzioni di Polizia locale, limitando lo svolgimento all'ambito territoriale del Comune di appartenenza (o, in caso di servizio in forma associata ....).
Considerato infine che tutti i dipendenti pubblici sono pubblici ufficiali, ovvero incaricati di pubblico servizio , laddove la trasferta avvenga per la partecipazione a corsi di rormazione, si chiede in cosa si possa ritenere giustificata una disciplina diversa per soli addetti alla polizia locale e se quanto operato dall'Amministrazione comunale possa ritenersi regolare.
QUESITO 2
Si sottopone il seguente quesito:
Un dipendente è ordinato a partecipare ad un corso di formazione.
L'orario del corso, comprensivo del tempo necessario per recarsi alla sede del corso stesso, eccede l'orario di lavoro normalmente previsto.
L'orario del corso e il tempo medio di viaggio sono conosciuti con largo anticipo, e quindi, per le ore svolte in eccesso, non pare applicabile l'istituto del lavoro straordinario.
Infatti, il comma 1, dell'articolo 58 "Lavoro straordinario", del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, prevede che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
Si ritiene pertanto che le ore in eccesso, comprensive del tempo di viaggio, siano recuperate nell'ambito di una modifica temporale dell'orario lavorativo, improntato a criteri di programmazione e flessibilità, come disciplinato dall'articolo 048 del citato testo unico.
A questa conclusione qualche dubbio si pone dalle disposizioni dell'articolo 170 "Trattamento di trasferta" del citato testo unico; difatti al comma 2, lettera c), il tempo di viaggio non è riconosciuto come attività lavorativa.
L'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali si è già espressa in data 08.05.2012 sul tema analogo, non riconoscendo il tempo di viaggio come attività lavorativa con l'eccezione per la categoria degli autisti.
In questo caso, però, si analizza il tempo di viaggio come lavoro straordinario e non come orario ordinario di lavoro soggetto quindi all'osservanza di criteri organizzativi contingenti.
Alla luce delle considerazioni indicate si chiede la formulazione del parere sul recupero del tempo di viaggio per la partecipazione ai corsi di formazione.
PARERE
Nell’esempio citato il conteggio è il seguente: prestazione lavorativa effettuata nella sede di trasferta (3 ore; dalle 14 alle 17); normale orario di lavoro ricompreso nel periodo di trasferta (2 ore; dalle 12 alle 14).
Naturalmente l’indennità di trasferta sarà corrisposta per l’effettiva durata di 7 ore.
In altri termini, questa norma si limita a stabilire che, in caso di trasferta, deve essere considerato lavoro straordinario solo il tempo effettivamente lavorato nella sede della trasferta ed eccedente l'orario d'obbligo giornaliero, escludendo da tale computo le ore di viaggio, tranne che nel caso degli autisti, per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e la custodia del mezzo.
Pertanto, le ore di viaggio:
- sono utili al fine di stabilire la durata complessiva della trasferta e corrispondere la relativa indennità (art. 41, comma 3);
- sono computate nel normale orario di lavoro, nel senso che non devono essere recuperate (un dipendente inviato in trasferta in una giornata in cui è tenuto a lavorare dalle 8 alle 14, che parta alle 8 e rientri alle 14, impiegando due ore di viaggio tra andata e ritorno, non deve recuperare due ore di lavoro);
- NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE ATTIVITA' LAVORATIVA E QUINDI NON SONO UTILI AL FINE DELLO STRAORDINARIO (fatta eccezione, come già detto, per gli autisti).
- è del tutto escluso che le ore di viaggio del personale operante come “Cicerone” o di scorta al Sindaco possano essere considerate utili, in caso di trasferta, ai fini dello straordinario: le parti hanno scelto di stabilire una sola eccezione al principio codificato nell’art. 41, comma 2 lettera c) che è quella degli autisti; in tutti gli altri casi, le ore di viaggio (utili ad altri fini) NON SONO UTILI AI FINI DELLO STRAORDINARIO;
- l’eccezione stabilita per gli autisti vale solo per il dipendente in possesso del profilo professionale di autista (e non per chiunque guidi la macchina dell’ente – il punto è stato già chiarito nella risposta 900-41D1.) e, ovviamente, solo se tale soggetto svolge effettivamente le relative mansioni guidando e sorvegliando la macchina: se “l’autista” non guida ma viaggia come trasportato, si applica anche a lui il principio della non utilità delle ore di viaggio ai fini dello straordinario.