Parere in materia di disciplina dello straordinario di cui all'art. 058 dell'Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.

Data:

24 dicembre 2013

Riferimenti:

Protocollo n. 1262

   

QUESITO

   

Con ordine di servizio in data 7 febbraio 2013, richiamando anche precedente ordine di servizio del 06.10.2003 mai revocato, è stato disposto che il riconoscimento del lavoro straordinario scatti dal 30° minuto consecutivo oltre il normale orario di lavoro e che il conteggio venga effettuato poi di 15 minuti in 15 minuti.

A seguito di rimostranze presentate da alcuni dipendenti, le organizzazioni sindacali, in data 09.08.2013, hanno sollevato il dubbio di illegittimità del provvedimento.

E' stato verificato che altri Enti Locali hanno avuto o hanno tuttora medesima disciplina circa il riconoscimento dello straordinario a decorrere dal 30° minuto (senza peraltro aver sollevato obiezioni da parte delle organizzazioni sindacali) e si informa che il conteggio successivo di 15 minuti in 15 minuti è scaturito in analogia all'art. 057, comma 4, per il conteggio delle maggiorazioni orarie.

Fermo restando comunque che lo straordinario deve essere autorizzato per effettivi casi particolari e/o urgenti, si richiede se possa ritenersi illegittimo disciplinare il riconoscimento dello straordinario come da ordine di servizio del 07.02.2013.

  

PARERE

   

A riscontro della Vs. nota concernente le problematiche relative alla presunta illegittimità della disciplina del lavoro straordinario dettata da codesta Amministrazione comunale con specifici ordini di servizio, si rassegnano le seguenti conclusioni.
 
La norma di cui in oggetto non reca alcuna specificazione circa le modalità ed i criteri sulla cui base sono disciplinate le ore di lavoro straordinario limitandosi a stabilire che le stesse, oltre ad essere espressamente autorizzate dal Dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio, non devono superare determinati quantitativi annui fissando altresì precisi limiti di spesa ed esplicitando l’ammontare dell’aumento della retribuzione a seguito dell’effettuazione dello straordinario.
 
Le ulteriori specificazioni nella suddetta materia dei criteri e delle modalità gestionali del lavoro straordinario non rientrano nemmeno nella contrattazione decentrata integrativa, il cui ambito di intervento, ai sensi della norma pattizia in esame, è limitato al superamento del quantitativo massimo di ore di straordinario; pare, pertanto, ragionevole ritenere che le ulteriori previsioni possano (e debbano) essere disposte tramite provvedimenti gestionali/organizzativi dell’ente interessato, così come codesta Amministrazione comunale ha fatto, dal momento che, come già sopra accennato, l’autorizzazione, che è atto necessario per l’effettuazione dello straordinario, reca in sé anche il potere/dovere di provvedere alla relativa disciplina individuando i criteri necessari.
 
Non pare a questa Agenzia che l’aver previsto di considerare lavoro straordinario unicamente quello che si prolunghi oltre l’orario normale per almeno 30 minuti (con le successive frazioni di 15 minuti) possa essere considerato illegittimo in quanto, la ratio che sorregge l’effettuazione dello straordinario risiede, ai sensi del primo comma dell’art. 058 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”, nella necessità di rispondere a situazioni di lavoro eccezionali per far fronte alle quali paiono difficilmente ammissibili minime frazioni di superamento dell’orario normale che deporrebbero per una situazione tutt’altro che eccezionale; necessita, invece, un’unità minima di tempo che possa ritenersi congrua per affrontare la contingenza verificatasi. Nell’ambito, quindi, delle facoltà legate alla gestione dell’orario di servizio dei propri dipendenti sembra che codesta Amministrazione comunale abbia operato correttamente poiché il limite minimo fissato è utile altresì per non ingenerare il sospetto che l’Amministrazione stessa paghi indebitamente frazioni insignificanti di tempo di lavoro obiettivamente non riconducibili alla ratio giustificativa delle erogazioni per lavoro straordinario.
 
A titolo di completezza su quanto affermato dalle OO.SS. è necessario evidenziare che l’attuale testo unico delle disposizioni contrattuali delle Categorie non prevede espressamente una disposizione che sancisca che tutto ciò che va oltre il normale orario di lavoro è da considerarsi lavoro straordinario.

Contratto correlato