QUESITO
Per il calcolo della costituzione del fondo progressione orizzontale viene conteggiata una dipendente che prima è stata in malattia per 158 giorni e successivamente in aspettativa non retribuita per altri 92 giorni?
Le due assenze (totale 250 giorni) sono cumulabili?
Per il calcolo della graduatoria unica, che importo viene assegnato alla stessa dipendente livello D 4^ posizione?
PARERE
A riscontro della Vs. nota concernente le problematiche relative alla costituzione del fondo per le progressioni retributive orizzontali si rassegnano le seguenti conclusioni.
Interessa conoscere a codesta spett. Amministrazione comunale se una dipendente che ha effettuato n. 250 giornate di assenza (158 giorni di malattia oltre a 92 giorni di aspettativa per motivi personali non retribuita) nel corso di un anno possa essere o meno conteggiata tra le unità di personale che concorrono alla determinazione della costituzione del fondo per le progressioni in esame. Ulteriore problematica è quella relativa all’eventuale importo da assegnare alla dipendente stessa nella successiva fase della valutazione del personale.
La costituzione del fondo per le progressioni orizzontali è disciplinata dall’art. 141 del Testo unico di unico di cui in oggetto e prevede che gli importi contemplati nella tabella contenuta nel comma 2 siano moltiplicati (comma 3) per il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente, precisando altresì che non concorrono alla determinazione del fondo i Dirigenti, i dipendenti di altri enti in posizione di comando presso l’Amministrazione e che i posti a tempo parziale sono riparametrati in base alla rispettiva percentuale. L’anzidetta disposizione contenuta nel citato art. 141 è l’unico riferimento contrattuale in materia di costituzione del fondo per le progressioni retributive orizzontali ragione per la quale, ai fini della decisione circa la computabilità della dipendente tra le unità di personale, bisogna accertare se alla data del 31 dicembre dell’anno precedente essa si trovasse o meno in servizio. Dalle informazioni assunte presso codesto ente dalla scrivente agenzia è risultato che alla detta data la dipendente era in aspettativa non retribuita per motivi personali e, pertanto, ai sensi dell’art. 069 del medesimo testo unico, in una situazione nella quale la dipendente, oltre a non percepire alcun compenso, non matura nemmeno anzianità di servizio. Non pare, quindi, che, nel caso di specie la dipendente possa essere conteggiata tra coloro che alla data del 31/12 erano “in servizio” in quanto vi è un vincolo contrattuale che non comporta la corresponsione di alcun cespite patrimoniale a favore del dipendente.
Nella successiva fase di redazione della graduatoria –sia essa per posizioni economiche/retributive ovvero unica- le assenze cumulate nel corso dell’anno dovranno essere valutate e conteggiate secondo quanto previsto dall’art. 148 del T.U. e, nel caso di specie, la dipendente rimarrà senza valutazione utile (secondo comma) avendo totalizzato oltre 184 giorni di assenza dovuti a cause diverse rispetto a quanto previsto dal primo comma dello stesso art. 148.