QUESITO
PREMESSA
L'art. 47 del prot. 559 del 24/12/2002 al comma 2 stabilisce che: "Nel caso di scioperi per l'intera giornata lavorativa, la relativa trattenuta sulle retribuzioni è pari alla misura giornaliera della retribuzione individuale mensile di cui all'art. 55 comma 2 lettera c) del presente accordo alla quale deve essere aggiunta la misura di 1/30 dell'importo mensile dell'indennità di bilinguismo ...omissis..."
Pertanto riprendendo come riferimento la nozione di retribuzione di cui all'art. 55 comma 2 lettera c) dello stesso protocollo, viene chiarito che per il calcolo della giornata di sciopero va considerato 1/30 dello stipendio, ovvero: stipendio tabellare + anzianità + retribuzione di posizione + assegni ad personam non riassorbibili + bilinguismo.
QUESITO
L'indennità operatori dell'area di vigilanza municipale di Euro 970,00 annue pari a Euro 80,83 mensili "a titolo di integrazione tabellare" va considerata nel calcolo della trattenuta per la giornata di sciopero?
PARERE
A riscontro di quanto richiesto con Vs. nota prot. n. 10375 del giorno 20 dicembre 2011 nella quale si richiede se, in caso di sciopero del personale della polizia locale, debbano essere operate decurtazioni oltre che sulle voci espressamente previste dal combinato disposto degli articoli 024 e 127, c. 2, lett. c dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”. (non si deve, infatti più fare riferimento ai singoli contratti collettivi quali quello del 24 dicembre 2002), anche su quella contemplata dall’art. 158 (ora art. 161) dello stesso testo unico (indennità operatori area di vigilanza municipale), si formulano le seguenti osservazioni.
Come espressamente sancito dal sopraccitato art. 158 (ora art. 161) del testo unico l’indennità per gli operatori della vigilanza municipale è attribuita a titolo di integrazione tabellare e, di conseguenza, se le trattenute per gli scioperi colpiscono il trattamento tabellare è evidente che debbano incidere anche sulle integrazioni di detto cespite retributivo, come per qualsiasi altro cespite percepito dal dipendente.