QUESITO
Il contenuto del contratto collettivo decentrato in merito alla ripartizione del fondo unico aziendale è stato proposto dalle organizzazioni sindacali secondo il modello che si può desumere con l'esempio del testo allegato, relativo all'anno 2010.
La delegazione trattante di parte pubblica della scrivente Comunità montana ritiene che tale contenuto contrasti con i limiti che il contratto collettivo di comparto attribuisce alla contrattazione collettiva decentrata. Infatti, secondo il comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico, la contrattazione decentrata disciplina l'articolazione a livello di singolo ente dei criteri generali, programmi, linee di indirizzo delle materie di cui agli ambiti della contrattazione di settore, tra le quali compare la ripartizione del fondo unico aziendale. Il modello proposto dalle organizzazioni sindacali, invece, non si limita a definire criteri generali e linee di indirizzo, ma scende nel merito della ripartizione e della destinazione degli incentivi la quale rientra nella discrezionalità dell'ente e non può essere oggetto di contrattazione.
Richiedo in merito un parere di codesta agenzia.
PARERE
In materia di contrattazione decentrata concernente il FUA, l’art. 010, comma 1, lett. “a” sancisce che essa disciplina l’articolazione a livello di singolo ente dei criteri generali, programmi, linee di indirizzo delle materie di cui all’art. 007, comma 1, disposizione nella quale sono ricompresi i criteri generali per la ripartizione del FUA al fine di quantificare le risorse da utilizzare in ciascuno dei punti di cui all’art. 151, vale a dire per il salario di risultato e per il salario di organizzazione.
Pare, pertanto, a questa Agenzia che lo schema di contratto allegato alla sopraccitata nota di codesto Ente contenga alcuni aspetti di eccesso di dettaglio allorquando determina, ad esempio, le somme spettanti ai singoli dipendenti per le particolari situazioni di cui all’art. 007, comma 1, lett. “g” mentre detta disposizione prevede che si debbano determinare –in modo più generico- le percentuali di fondo da destinare a tal fine.
Pare, quindi, ipotizzabile che, per il futuro, codesta Amministrazione possa proporre una nuova formulazione relativamente ai punti come quello sopraccitato al fine di rendere l’accordo più aderente alla stretta lettera della normativa contrattuale.