QUESITO
Facendo riferimento al testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta sottoscritto in data 13 dicembre 2010 e, in particolare, l'articolo 51, comma 8, che testualmente recita "... in caso di indifferibili esigenze di servizio certificate dal Dirigente ovvero di motivate esigenze personali, su presentazione di apposita istanza del dipendente da presentare entro lo stesso mese di ottobre, la fruizione delle ferie rimanenti può avvenire entro il mese di giugno dell'anno successivo ...", si chiede se il rinvio delle ferie all'anno successivo deve essere effettuato dal Dirigente esclusivamente con atto scritto.
PARERE
A riscontro della Vs. nota concernente le problematiche relative alle modalità di applicazione della disposizione contrattuale di cui in oggetto e, in particolare, le modalità attraverso le quali debba essere disposta la traslazione del godimento delle ferie residue dell’anno a quello successivo, si rassegnano le seguenti conclusioni.
Come correttamente richiamato da codesto spett. ente, l’ultimo periodo della norma pattizia di cui in oggetto prevede che le indifferibili esigenze di servizio o le motivate esigenze personali debbano essere certificate dal Dirigente lasciando, in modo più che perspicuo, intendere che vi sia un accertamento specifico ed espresso delle circostanze di fatto che hanno impedito la fruizione del periodo di ferie entro lo spirare dell’anno di competenza da parte dei singoli dipendenti. Pare, pertanto, essenziale che l’accertamento delle sopraccitate esigenze trovi la propria formale consacrazione in un provvedimento che funga da motivazione per la concessione o non concessione dei residui di ferie ai singoli dipendenti.