QUESITO
Facendo seguito alla risposta al quesito del 14/09/2011, ad oggetto "Richiesta di parere in materia di trattamento del giorno festivo di riposo settimanale lavorato", con la presente si richiedono i seguenti ragguagli:
- Ai sensi dell'art. 057, comma 1, del T.U., in caso di svolgimento del servizio nel giorno festivo di riposo settimanale, il compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria per il numero di ore medie prestate giornalmente, con diritto di riposo compensativo, viene corrisposto al pari di una maggiorazione spettante nei casi di lavoro straordinario notturno festivo le cui ore sono state recuperate (art. 058 del T.U.) oppure al dipendente spetta il pagamento dell'indennità oraria + il 50%, oltre al diritto del riposo compensativo?
PARERE
A riscontro di quanto richiesto con Vs. nota prot. n. 10422 del giorno 21 dicembre 2011, trasmessaci per competenza dal CELVA con nota prot 484 del giorno 27 gennaio 2012 nella quale si chiedono delucidazioni circa l’applicazione dell’art. 057 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” nel caso in cui un dipendente non usufruisca del giorno di riposo settimanale per esigenze di servizio ed a seguito dei chiarimenti fornitici per le vie brevi, si rileva quanto segue.
Nel caso sopraccitato al dipendente spetta, per il lavoro prestato nella giornata di domenica destinata al riposo settimanale, un compenso aggiuntivo (rispetto a quanto già ordinariamente corrisposto tramite lo stipendio mensile con il quale è anche pagato il giorno di domenica nel quale il dipendente ha dovuto prestare servizio) pari al 50% dell’importo della retribuzione oraria di cui all’art. 127, comma 2, lett. b oltre al risposo compensativo da fruire con le modalità indicate dalla norma di cui all’art. 057, comma 1 del citato testo unico.