QUESITO
Al fine di una corretta interpretazione del comma 3 dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, chiedo se nell'"attività lavorativa prestata negli ultimi 12 mesi precedenti l'evento morboso" debba essere conteggiato solamente il lavoro svolto presso l'ente alle cui dipendenze si trova la persona assente per malattia o anche il lavoro svolto presso altri soggetti pubblici o privati.
PARERE
A riscontro di quanto richiesto in relazione alla modalità di conteggio dei dodici mesi retribuibili di cui all’art. 054, comma 3 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative della categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”, si rassegnano le seguenti conclusioni.
Pare a questa Agenzia che nei dodici mesi precedenti l’episodio morboso possano essere conteggiati unicamente i periodi di tempo lavorati dal dipendente presso l’ente nel quale sta prestando servizio in forza del medesimo contratto di lavoro. Non pare, infatti, possibile prendere in considerazione ulteriori periodi lavorativi effettuati in base a precedenti contratti di lavoro a tempo determinato in quanto questi, una volta conclusi, non possono essere produttivi di effetti per il fine che qui interessa poiché si è aperto un nuovo contratto di lavoro.
Si coglie l’occasione per segnalare che quanto sopra indicato risulta anche supportato dall’orientamento applicativo ARAN RAL568 nell’ambito degli orientamenti applicativi relativi a Regioni ed enti locali.
Orientamento ARAN RAL564 (fonte www.aranagenzia.it)
Alcune considerazioni per i casi di assenza per malattia di personale assunto con contratto di lavoro a termine
Riteniamo utile specificare, sulle basi delle indicazioni dell’art.7, comma 10, lett. b), quanto segue:
1. nel caso di contratto a termine, il periodo massimo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto di lavoro;
2. nell’ambito di tale periodo massimo, al fine di determinare i periodi retribuibili per intero o in misura ridotta, occorre guardare, in base all’art.5 del D.L. 12 settembre 1983 n.463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n.638, ai periodi lavorativi prestati dal lavoratore nell’anno precedente l’inizio della malattia presso lo stesso datore di lavoro pubblico.Nel caso in cui il lavoratore non possa vantare alcun periodo lavorativo o solo periodi inferiori a 30 giorni, il periodo retribuibile nell’ambito di quello massimo di conservazione del posto sarà comunque non inferiore a 30 giorni; il periodo retribuibile, poi, si articola, in misura proporzionale, nelle diverse percentuali stabilite dall’art.21 per il pagamento per intero, al 90% ed al 50%; tale articolazione non trova applicazione nel caso in cui il periodo di assenza sia inferiore a due mesi. In allegato al CCNL del 13.5.1996 sono stati forniti esaurienti esempi pratici sulle modalità applicative di tale disciplina;
3. in materia, non riteniamo possibile applicare la particolare disciplina della malattia insorta durante il periodo di prova contenuta nell’art.3 del CCNL integrativo del 13.5.1996 (che ha introdotto un articolo 14-bis nel CCNL del 6.7.1995), nonostante sia richiamato nel comma 9 dell’art.7 del CCNL del 14.9.2000; infatti, in mancanza di uno espresso richiamo di tale particolare disciplina, in materia di determinazione del periodo massimo di conservazione del posto nell’ambito di un contratto a termine, non può che farsi riferimento alla specifica disciplina, dettata con carattere di generalità, dalla lett. b) del comma 10 dell’art. 7 del CCNL del 14.9.2000. Del resto, la citata disciplina dell’art.3 del CCNL del 13.5.1996 non si presta ad un’automatica trasposizione al di fuori dell’ambito di riferimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto non stabilisce un criterio generale da seguire per regolare la materia ma detta una regolamentazione ed una durata precisa (sei mesi) del periodo massimo di conservazione del posto del dipendente in prova in caso di malattia, nell’ambito solo di tale tipologia di rapporto. Pertanto, ove per ipotesi la si ritenesse applicabile anche al contratto a termine, nel caso in esame si dovrebbe pervenire alla conclusione che il dipendente avrebbe diritto alla conservazione comunque per sei mesi, a prescindere dalla effettiva durata, anche minore, prevista per il periodo di prova nello specifico contratto a termine sottoscritto. La circostanza che l’art.21 del CCNL del 6.7.1995 sia espressamente rivolto alla disciplina della malattia del dipendente non in prova, non rappresenta un elemento decisivo. Infatti, l’art.7, comma 10, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, nel momento in cui lo richiama, automaticamente lo rende applicabile, in mancanza di previsioni espresse di senso contrario, al dipendente con contratto a termine, sia in prova che non. Inoltre, è da sottolineare che, anche nella disciplina dell’art.3, comma 3, del CCNL del 13.5.1996 il periodo di prova è sospeso durante i periodi di malattia e che il lavoratore può essere licenziato solo in esito al superamento del periodo massimo di sei mesi di conservazione del posto, di cui si è detto. Pertanto, durante il periodo di prova, ai sensi dell’art.7, comma 9, del CCNL del 14.9.2000 il lavoratore a termine può essere sicuramente licenziato secondo le espresse previsioni di tale clausola contrattuale, ma non per malattia, in quanto per questa è necessario il superamento del periodo massimo di conservazione del posto previsto, analogamente a quanto stabilito dal citato art.3, comma 3, del CCNL integrativo del 13.5.1996.