QUESITO
Visti i criteri previsti dall'art. 2120 del codice civile per il calcolo del TFR, visto il testo di accordo per l'individuazione delle voci retributive utili per il TFR previsto per i dipendenti del comparto unico Regione Valle d'Aosta di cui all'art. 1 dell'accordo del 12/06/2000 sottoscritto in sede ARRS in data 26 agosto 2004, dove si evince chiaramente l'utilità dell'indennità di bilinguismo nella base annua per il calcolo del trattamento di fine rapporto, si richiede un parere in merito all'assoggettabilità alla base di calcolo del TFR di tale voce anche per l'area dirigenziale del CCRL Valle d'Aosta (dirigenti e segretari) onde evitare fattori discriminanti in un comparto ormai unifico relativo alla Regione Valle d'Aosta.
PARERE
A riscontro della Vs. nota concernente la possibilità di applicare anche alla Dirigenza la norma contrattuale che consente per le Categorie del comparto unico di includere la voce “indennità di bilinguismo” nelle voci utili per la determinazione del TFR, questa Agenzia ritiene che detta disposizione, ora contenuta nell’Allegato “A” dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”, non possa trovare applicazione al di là dell’espresso ambito sancito nelle specifiche norme contrattuali.
Per quanto concerne la dirigenza, pare a questa Agenzia che la normativa di riferimento non possa che risiedere nell’articolo 2120, primo e secondo comma del Codice civile nei quali è espressamente sancito che tutte le voci stipendiali non occasionali (considerato che l’indennità di bilinguismo è cespite fisso e ricorrente) concorrono al calcolo per la determinazione del TFR.