Quesiti e pareri

31/03/2010 Prot. 126/2010

Orario di lavoro: intervallo per pausa.

QUESITO

 

Considerato che ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per la pausa, questa Amministrazione non trovando una norma contrattuale o legislativa che ne determini la durata, richiede a codesta Agenzia quale sia l'arco temporale di interruzione lavorativa che il sottoscritto deve far rispettare ai dipendenti che si trovano nella situazione sopradescritta.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota del 23 marzo scorso, trasmessaCi per competenza da parte del CELVA,  si fa presente che lo stesso D.Lgs. n. 66/2003 da Voi citato, all’art. 8 prevede un’interruzione dell’orario di lavoro, sempre se ne ricorrano i requisiti citati nello stesso articolo e la contrattazione collettiva non abbia disposto diversamente, di durata non inferiore a dieci minuti.

Poiché la contrattazione collettiva di lavoro può disporre in modo differente, come rilevato sopra per quanto disposto dal D.Lgs. n. 66/2003 ma soprattutto per quanto previsto dal CCRL 12/06/2000 art. 8 comma 1 lett. b), si consiglia codesta Comunità montana di normare la materia con apposito contratto decentrato così come ha già fatto l’Amministrazione regionale nel proprio  del 29 aprile 2004 nel quale all’art. 6 comma 3 prevede: “Se la prestazione giornaliera eccede le sei ore, il personale usufruisce di una pausa di almeno trenta minuti, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. La pausa va recuperata mediante prolungamento d’orario a fine turno, nel rispetto dell’orario e delle esigenze del servizio. Il dipendente può rinunciare alla pausa mediante apposita dichiarazione scritta. La pausa deve essere comunque prevista se la prestazione continuativa eccede le sette ore e 12 minuti”.

 

Si fa inoltre presente che il CCRL del 24/12/2002 all’art. 48 c. 2 stabilisce un’interruzione di almeno trenta minuti per quei dipendenti che vogliono usufruire del servizio mensa, naturalmente con il rispetto dei requisiti stabiliti alle lett. a) e b) dello stesso comma.