QUESITO
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Con l'entrata in vigore della L.R. n. 46/98 i Segretari Comunali della Valle d'Aosta sono equiparati ai dirigenti regionali e sono iscritti nell'Albo regionale dei Segretari. Premesso che la legge e il successivo contratto nulla dispongono in merito ai congedi parentali, si chiede di conoscere se, a far data dall'inquadramento nella qualifica unica dirigenziale dei Segretari, agli stessi sia applicabile la normativa prevista per i dipendenti regionali, e nello specifico quanto disciplinato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 16.05.2000 n. 27.
Si segnale che la presente riveste carattere di estrema urgenza, al fine di poter correttamente retribuire il Segretario posto in congedo per maternità.
PARERE
Il quesito posto con Vs. nota prot.n. 4805 del 13 settembre u.s., di applicabilità della normativa regionale in materia di congedi parentali (nello specifico, di quanto disciplinato dalla circolare del Presidente della Regione 16.05.2000, n. 27) trova risposta negativa.
Il CCRL dispone all'art. 24 (Norma transitoria) che fino a completa definizione del contratto unico, per le parti e/o materie non comprese nell'accordo concluso, trova applicazione la disciplina dei contratti collettivi vigenti nel comparto unico stipulati per il quadriennio 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997. In detto quadriennio ai segretari comunali della nostra regione si applicava il contratto nazionale specifico di categoria, ne consegue che ad esso bisogna fare riferimento per i congedi - materia non compresa nell'accordo regionale di comparto concluso. Tale disciplina, per quanto concerne i congedi parentali, nelle more della loro riscrittura nelle disposizioni del contratto del comparto unico regionale, deve essere integrata con le innovazioni approvate dal legislatore con la legge 53/2000, i cui dettati sono comunque applicabili a tutti i lavoratori pubblici e privati, fatta salva la potestà legislativa della Regione.