QUESITO
Una dipendente di questo Ente, appartenente al personale turnista, ha chiesto di fruire di n. 3 giorni di permesso retribuito per lutto ai sensi dell'art. 060, comma 1, lett. a) del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, sottoscritto in data 13.12.2010.
Si chiede se, visto il parere n. 79 del 1.03.2010, per il combinato disposto del comma 1, lett. c) e comma 2 dell'art. 060 del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, sottoscritto in data 13.12.2010, possa essere concessa la fruizione, su richiesta della dipendente, per tre turni consecutivi, e precisamente nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì, non essendo la dipendente in turno nella giornata di mercoledì.
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota di pari oggetto, con la quale si chiede se una dipendente con orario organizzato su turni possa fruire dei tre giorni di permesso retribuito per lutto il martedì, il giovedì ed il venerdì essendo il mercoledì giorno non lavorativo come chiarito per le vie brevi, si precisa quanto segue.
La risposta si ricava, come da Voi anticipato, dall’esame del combinato disposto del comma 1 lett. c) e comma 2 dell’art. 060 del “Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta” sottoscritto in data 13.12.2010.
Il comma 1, lett. c) dell’art. 060 dispone che i tre giorni di permesso retribuito per lutto devono essere consecutivi ed inoltre il comma 2 dispone che nel calcolo dei tre giorni non sono da considerarsi i giorni festivi e quelli non lavorativi, come previsto dal D.M. n. 278/2000 e dalla relativa circolare applicativa.
Poiché è stato precisato che il mercoledì è per la dipendente giorno non lavorativo è corretto concedere i tre giorni per lutto nei turni di martedì, di giovedì e di venerdì.