QUESITO
In attuazione della speciale disciplina prevista dal d.Igs. 151/2001, art. 34 comma 5, il periodo retribuito al 100% per maternità facoltativa (congedo parentale) o per malattia del figlio sono utili ai fini della maturazione delle ferie, ma non sono utili per la maturazione delle quote di tredicesima.
Visto l'accordo del Comparto Unico siglato in data 24/12/2002- art. 11 e art. 12 comma 4- stabilisce che il primo mese di "maternità facoltativa" retribuito al 100% è valutato ai fini dell'anzianità di servizio ed è retribuito per intero (con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose e dannose per la salute).
Parrebbe quindi, che retribuire al 100% il primo mese di maternità facoltativa non escluda, anzi implicitamente consenta anche l'erogazione del rateo di tredicesima mensilità. Poiché la tredicesima è retribuzione differita, se detto rateo non venisse erogato non si potrebbe parlare di retribuzione al 100%.
Da un parere dell'ARAN resta confermato l'impedimento a considerare utile per la tredicesima sia il periodo retribuito al 100% sia, a maggior ragione, quello retribuito al 30% dal momento che i contratti collettivi non hanno mai modificato in senso migliorativo la norma.
Qual'è il comportamento da seguire?
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 13960 del 10.12.2003, di pari oggetto, l'ARRS condivide il parere dell'ARAN riportato, infatti in analogia al CCNL del 2000 anche il CCRL del 24/12/2002 - art. 12 comma 4 - ha introdotto una regola di miglior favore solo per quanto riguarda le ferie, mentre ha implicitamente confermato la non utilità dei periodi di assenza per congedo parentale (sia quelli retribuiti al 100% sia quelli retribuiti al 30%) ai fini della determinazione del valore della 13^ mensilità.