Interpretazione dell'art. 2 e della tabella 1 del contratto concernente la definizione delle modalità e dei criteri per la costituzione e la ripartizione dei fondi per gli uffici tecnici in materia di lavori pubblici sottoscritto in data 4 aprile 2002
9 dicembre 2002
obsoleto
QUESITO
(*)
Dall'analisi del contratto in oggetto, svolta anche in collaborazione con gli uffici del Dipartimento opere pubbliche, quale attività propedeutica alla contrattazione decentrata di cui all'art. 7 del contratto stesso, sono emersi alcuni dubbi di interpretazione dell'art. 2 e della tab. 1 sulla possibilità di fare rientrare, ai fini della determinazione della percentuale spettante a titolo di incentivo, nelle attività di coordinamento del ciclo, nelle attività di progettazione e di elaborazione e di esecuzione del piano di sicurezza le funzioni svolte da soggetti diversi del coordinatore del ciclo, progettista e incaricato del piano di sicurezza. L'art. 2 del contratto di comparto prevede infatti che "una somma non superiore all' 1,5% dell'importo posto a base di una gara di un'opera o di un lavoro, costituita con le modalità di cui all'art. 4 del presente accordo, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, ovvero per ogni atto di pianificazione comunque denominato, tra il personale dell'Amministrazione operante in qualità di: coordinatore del ciclo, incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, ovvero di redattore dell'atto di pianificazione".
La tab.1 (ripartizione verticale) determina le percentuali minime e massime spettanti. La stessa, invece di fare riferimento ai soggetti richiamati nell'art. 2, determina le percentuali per le singole attività. Nello specifico attribuisce all'attività di coordinamento del ciclo una percentuale che varia da un minimo di 4% ad un massimo del 12%, all'attività di progettazione e sottoscrizione dell'atto una percentuale che varia da 35% a 45% ed infine all'attività di elaborazione piano della sicurezza la percentuale varia da un minimo di 5% ad un massimo di 8%. Per quanto riguarda le attività svolte dai collaboratori diversi, queste vengono retribuite a condizione che "vi sia almeno una fase tra direzione lavori e progettazione oltre al coordinamento del ciclo" e la percentuale varia tra un minimo del 1% ad un massimo del 3%.
Durante gli incontri organizzati con i Dirigenti ed i funzionari del Dipartimento opere pubbliche si è appreso che a livello regionale all'attività di coordinamento del ciclo, a quella di progettazione e sottoscrizione dell'atto, nonché a quella di predisposizione del piano della sicurezza contribuiscono diversi collaboratori incaricati di svolgere delle fasi di dette attività. Il loro contributo è stato qualificato come determinante per il regolare espletamento delle attività stesse, necessario ed indispensabile, i cui connotati sono diversi dalla semplice collaborazione. L'analisi congiunta delle due disposizioni contrattuali (art. 2 e tab. 1) pone dunque il dubbio se questi soggetti debbano partecipare alla ripartizione dell'incentivo nella misura dell' 1 % prevista per l'attività svolta dai collaboratori diversi o piuttosto nella misura prevista dalla tab. 1 per le singole attività congiuntamente ai responsabili della funzione. Si configurerebbero, nel secondo caso, due tipologie di collaboratori: i collaboratori incaricati di svolgere parti delle attività elencate ed i collaboratori diversi.
Ai fini della corretta interpretazione del combinato disposto dell'art. 2 e della tab. 1 del contratto in oggetto si chiede, pertanto, di conoscere se:
- Per coordinamento del ciclo, di cui alla tab. 1 riga 1, debba intendersi l'attività svolta dal coordinatore del ciclo ed anche quella di altri impiegati incaricati di svolgere fasi dell'attività stessa;
- Per progettazione e sottoscrizione dell'atto, di cui alla tab. 1, riga 2, debba intendersi l'attività svolta dal/dai progettista/i ciclo ed anche quella di altri impiegati incaricati di svolgere fasi dell'attività stessa;
- Per esecuzione piano della sicurezza, di cui alla tab. 1, riga 4, debba intendersi l'attività svolta dall'esecutore ed anche quella di altri impiegati incaricati di svolgere fasi dell'attività stessa.
In caso di risposta affermativa ai quesiti presentati, si chiede di precisare, altresì, quali attività rientrino, allora, nell'incentivo previsto per i collaboratori diversi.
PARERE
In riferimento alla nota Prot. n. 32977/UP datata 12 settembre u.s. di codesta Amministrazione, si rammenta che l’accordo citato in oggetto ha come principale finalità quella di creare economie per le amministrazioni pubbliche tramite un sempre più massiccio ricorso agli uffici tecnici interni. A tal fine l’accordo ha determinato gli strumenti e i criteri per costituire fondi atti a di incentivare i lavori svolti dai dipendenti pubblici.
I fondi costituiti, secondo le modalità contrattuali, si caratterizzano come momenti incentivanti fra le varie fasi dell’intero ciclo di realizzazione dei lavori pubblici, come evidenziato e previsto dall’art. 7, comma 1, dello stesso accordo.
Beneficiari del fondo sono i dipendenti dell’amministrazione pubblica operanti in qualità di coordinatore del ciclo, incaricato della redazione del progetto, del piano della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, della direzione dei lavori, del collaudo, ivi compresi tutti i collaboratori tecnici che concorrono all’espletamento delle diverse fasi del ciclo.
Per individuare i beneficiari della incentivazione della fase di coordinamento del ciclo nella specificità legislativa regionale, occorre fare riferimento alla legge 20 giugno 1996 n° 12, ed in particolare all’art. 4, comma 4 e comma 5 lettera e). Da tale lettura emerge che il coordinatore opera nei limiti delle attribuzioni affidategli dal dirigente e che lo stesso sovraintende all’esercizio di funzioni dei responsabili di procedimento che lo stesso non assume in via diretta. Il coordinatore, di conseguenza, può non assume tutte le funzioni e le responsabilità e le stesse possono essere ripartite e affidate a più soggette da parte del dirigente. In detto caso la ripartizione in favore dei beneficiari può essere effettuata su più soggetti a condizione che gli stessi siano stati regolarmente e anticipatamente incaricati dal dirigente ai sensi dell’art. 4 comma 3 e 5.
Per individuare i beneficiari della Direzione dei lavori occorre fare riferimento all’art. 16, comma 1, della legge 20 giugno 1996 n° 12, in cui si afferma che per l’esecuzione dei lavori pubblici gli enti provvedono ad individuare le risorse specialistiche necessarie ad espletare la funzione di direzione dei lavori e costituenti l’Ufficio di direzione dei lavori. Per una corretta individuazione dell’ufficio di direzione dei lavori si ritiene utile fare riferimento al DPR 554 del 21/12/1999 (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11/2/1994 n° 109), il quale stabilisce che l’ufficio di direzione dei lavori è costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Si rammenta altresì che le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore dei lavori. Quando ricorrano le suddette condizioni, la ripartizione in favore dei beneficiari può essere effettuata su più soggetti a condizione che gli stessi siano stati regolarmente e anticipatamente incaricati dal dirigente.
Per individuare i beneficiari della fase di progettazione è utile rifarsi alla dizione presente nell’art. 18, comma 1, della legge 109 del 11 febbraio 1994, in cui asserisce che la somma individuata è ripartita tra gli incaricati della redazione del progetto. La ripartizione in favore dei beneficiari può essere operata qualora vi sia stato un preventivo atto di conferimento di incarico da parte del dirigente ai soggetti che sottoscrivono gli elaborati progettuali ed ai loro collaboratori per le varie fasi di progettazione.
Per quanto attiene la figura del collaboratore la dizione utilizzata nella tab. 1 del contratto utilizza una ampia formulazione e consente che si possa prescindere dalla qualifica e dal profilo rivestiti dal collaboratore tecnico, purché ricorra il presupposto di una effettiva collaborazione di natura tecnica.