Premessa
(*)
Il Tribunale Ordinario di Aosta con propria ordinanza all’udienza del 18.2.2003 nella causa n. 242/01 ha richiesto che l’ARRS attivi la procedura di interpretazione autentica dell’art. 19 del CCRL 1998/2001 per l’Area Dirigenziale dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Locali della Valle d’Aosta.
Detta ordinanza pone quale questione da risolvere se le parti, pur in assenza di esplicita statuizione a riguardo, abbiano inteso estendere il principio di onnicomprensività ai compensi per incarichi conferiti in data precedente alla stipula del CCRL; se le parti, cioè, con il richiamo ad altre norme contrattuali che fissano retroattivamente le decorrenze delle singole voci del trattamento economico abbiano inteso includere nel predetto principio anche i compensi maturati in data anteriore alla stipulazione del contratto regionale.
Conclusione:
In riferimento a quanto richiesto, le parti che hanno sottoscritto il CCRL forniscono la seguente interpretazione autentica:
Gli art. 11 – 13 – 14 – 16 – 18 del CCRL siglato ll’11 agosto 2000 valido per l’Area dirigenziale disciplinano trattamenti economici che hanno valore retroattivo, per lo stesso principio l’onnicomprensività prevista dall’art.19 che rimanda agli articoli sopracitati, deve intendersi applicabile anche retroattivamente.
Con effetto dall’1.1.1999 o dalla data di inquadramento nella qualifica dirigenziale, se successiva, sono conguagliati tutti i compensi fruiti precedentemente alla stipula del contratto, anche se eventualmente già percepiti.