Integrazione di precedente parere circa l'applicazione delle norme in materia di fruizione frazionata del congedo parentale.

Data:

11 agosto 2016

Riferimenti:

Protocollo n. 682

QUESITO

(integrazione del quesito prot. n. 649 del 27/07/2016)

 

Il congedo parentale è un istituto che può essere goduto in maniera continuativa o frazionata.

Per quanto concerne il suo godimento frazionato, la normativa a livello nazionale prevede che vengano computati quali giorni di congedo anche i giorni festivi, di riposo e non lavorativi, se fra due periodi consecutivi di congedo non vi sia almeno un giorno di effettiva ripresa dell'attività lavorativa. Le ferie e la malattia non sono equiparati a ripresa dell'attività lavorativa.

L’art. 12/6 del CCNL/2007 e s.m.i. prevede infatti che i periodi di assenza relativi al congedo parentale, nel caso di fruizione continuativa, comprendano anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice:

- Nel caso di assenza continuativa, ma riferita a due istituti giuridici diversi (es. malattia e poi congedo parentale o viceversa), l’uno fino al sabato (o venerdì) e l’altro dal lunedì, quindi con la domenica (e il sabato) di mezzo e senza l’effettiva ripresa del servizio del dipendente, la domenica (e il sabato) non è da comprendere nel periodo di assenza.

- Nel caso in cui si tratti di un’assenza “ciclica”, che inizia con la fruizione del congedo e termina con la fruizione dello stesso congedo, intervallato da altra tipologia di assenza, senza però che si verifichi il rientro effettivo del dipendente si fa riferimento alla circolare interpretativa INPS n. 8 del 17/01/2003 punto 5 lettera a in cui si afferma che “…se la malattia è iniziata il lunedì immediatamente successivo al venerdì del congedo parentale, ed è terminata il venerdì immediatamente precedente il lunedì in cui è ripreso il congedo, le domeniche e i sabati della settimana corta, cadenti subito prima e subito dopo la malattia, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale”.

Pertanto la frazionabilità è da intendersi nel senso che fra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l’altro di congedo parentale deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro.

Si fa inoltre riferimento alle sentenze della Cassazione Cass. 7-5-2012 n. 6856, Cass. 4-5-2012 n. 6742, secondo le quali: “ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale, si tiene conto dei giorni festivi solo nel caso in cui gli stessi rientrino interamente e senza soluzione di continuità nel periodo di fruizione e non anche nel caso in cui l'interessato rientri al lavoro nel giorno precedente a quello festivo e riprenda a godere del periodo di astensione da quello immediatamente successivo" (…).

Come anche attraverso le precedenti sentenze di Cassazione n. 16207 del 2008 e 17984 del 2010, il congedo parentale viene pertanto configurato come un diritto potestativo che può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni del bambino ed il suo inserimento nella famiglia e, proprio in quanto diritto potestativo di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta (tranne, ovviamente, l'ipotesi in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale).

Del resto, la Costituzione (artt. 30 e 31) impone a tutela della famiglia e del diritto/dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, un'applicazione non restrittiva dell'istituto in esame.

In tale quadro, quindi, la "modalità di computo" (comprensiva dei giorni festivi ricadenti nei periodi di assenza in oggetto) prevista dalla norma anche "nel caso di fruizione frazionata", si riferisce all'ipotesi di periodi di assenza successivi per lo stesso titolo e non anche ad ipotesi diverse non contemplate dalla norma stessa.

Ci si interroga se sia da ravvisare la medesima ratio anche nel disposto dell’art. 64 del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto Unico della Valle.

Quest’ultimo, in particolare, in merito al frazionamento del congedo si limita al comma 2 che recita: “Nel caso di frazionamento del congedo parentale sono computati nello stesso i giorni di riposo, di riposo compensativo e quelli non lavorativi, le festività se non precedute da effettivo rientro in servizio”.

Resta aperto, a nostro avviso, un dubbio interpretativo sul soggetto cui debba autenticamente riferirsi il participio “precedute”: le sole festività (le quali, in tal caso, ricomprendono anche la domenica?) e allora francamente non si comprende perché non ci si riferisca anche ai giorni di riposo, di riposo compensativo e a quelli non lavorativi, o, più verosimilmente, il legislatore vuole intendere il precedute riferito alle frazioni, ai periodi di congedo, uniformandosi in tal senso al disposto nazionale?

Se infatti si intende il precedute riferito alle festività (o meglio ai giorni festivi) ci si trova davanti al paradosso per il quale un dipendente che richieda il solo giorno di venerdì di congedo parentale e riprenda normalmente la sua attività lavorativa il lunedì seguente, magari per l’intera settimana, si veda conteggiati quali giorni di congedo parentale anche il sabato e la domenica, applicazione che ci sembra stridere concettualmente con il significato dell’istituto stesso.

In particolare si richiede di voler prendere ad esame le seguenti casistiche:

Computare o meno come giorni di congedo i sabati e le domeniche nelle seguenti casistiche:

LAVORO SU CINQUE GIORNI SETTIMANALI – SABATO E DOMENICA GIORNI DI RIPOSO / NON LAVORATIVI:

  • LUNEDI - MARTEDI – MERCOLEDI: congedo parentale GIOVEDI – VENERDI: ferie/malattia – LUNEDI successivo: rientro in servizio.
  • LUNEDI - MARTEDI – MERCOLEDI: congedo parentale GIOVEDI-VENERDI: ferie/malattia – LUNEDI successivo: congedo parentale – MARTEDI SUCCESSIVO: rientro in servizio.
  • VENERDI congedo parentale - LUNEDI: attività lavorativa.
  • VENERDI congedo parentale – LUNEDI: congedo parentale.
  • LUNEDI – MARTEDI – MERCOLEDI – GIOVEDI – VENERDI: ferie LUNEDI E MARTEDI SUCCESSIVI: congedo parentale MERCOLEDI: attività lavorativa.

Computare o meno come giorni di congedo le domeniche od i giorni di riposo nelle seguenti casistiche:

LAVORO SU TURNI SU SEI GIORNI SETTIMANALI – riposo infrasettimanale e/o domenica:

  • LUNEDI - MARTEDI - MERCOLEDI: congedo parentale - GIOVEDI riposo - VENERDI rientro in servizio.
  • LUNEDI - MARTEDI: congedo parentale – MERCOLEDI: ferie/malattia - GIOVEDI riposo - VENERDI: rientro in servizio.
  • LUNEDI – MARTEDI - MERCOLEDI: congedo parentale - GIOVEDI riposo - VENERDI: congedo parentale.
  • LUNEDI - MARTEDI: congedo parentale – MERCOLEDI: ferie/malattia - GIOVEDI riposo - VENERDI: congedo parentale.
  • SABATO congedo parentale - LUNEDI: attività lavorativa.
  • SABATO congedo parentale - LUNEDI: congedo parentale.
  • LUNEDI E MARTEDI: riposo MERCOLEDI – GIOVEDI – VENERDI: congedo parentale SABATO: riposo DOMENICA: attività lavorativa.

Ringraziando per l’attenzione ed a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

PARERE

A riscontro di quanto richiesto con la Vs. nota elettronica con la quale si chiede un’integrazione del precedente parere di questa Agenzia prot. 649/ARRS del giorno 27 luglio 2016 in merito fruizione frazionata del congedo parentale, si comunica quanto segue.

Fermo restando quanto a suo tempo comunicato con la sopracitata nota ARRS, si evidenzia che dal tenore letterale della norma di cui all’art. 064, comma 2 dell’”Accordo del testo unico delle disposizione contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” il termine “precedute” parrebbe da riferirsi alle sole festività in quanto accordato al plurale femminile; dal punto di vista linguistico, infatti, se si fossero volute ricomprendere anche le altre tipologie di assenza elencate nella disposizione in esame essendo esse sostantivi maschili si sarebbe dovuto scrivere preceduti. Detta conclusione, però, introdurrebbe un’incomprensibile differenziazione nel trattamento delle varie assenze e, pertanto, pare preferibile ritenere che la parola “precedute” sia da riferire a tutte le tipologie di assenze indicate dal sopraccitato art. 064, comma 2.

Le interpretazioni riguardanti le previsioni del contratto collettivo  nazionale devono essere attentamente valutate soprattutto in considerazione del fatto che il disposto di cui all’art. 17, comma 7 del CCNL 14/09/2000 differisce da quello del contratto regionale vigente e sancisce infatti: “I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.”. La norma nazionale prende in considerazione unicamente i giorni festivi e l’ARAN in proprio parere RAL 1697 del giorno 14 ottobre 2014, si è così espressa: “… in base a tale clausola contrattuale, se tra due periodi di congedo parentale non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati come congedo parentale anche i sabati e le domeniche collocate tra gli stessi. In relazione alla suddetta regolamentazione, le ferie non possono essere considerate rientro al lavoro.”.

La disciplina regionale non si è fermata ai soli giorni festivi ma ha ricompreso nella disciplina del conteggio anche altre fattispecie di assenze: “Nel caso di frazionamento del congedo parentale sono computati nello stesso i giorni di riposo, di riposo compensativo e quelli non lavorativi, le festività se non precedute da effettivo rientro in servizio.”.

Ciò che comunque rileva ai fini dell’applicazione dell’istituto è costituito, nel caso di utilizzazione frazionata, dalla necessità dell’effettivo rientro in servizio tra due periodi di fruizione di congedo parentale; questo è il discrimine per decidere se una giornata festiva o non lavorativa o di riposo o di riposo compensativo debbano rientrare o meno nel computo dei giorni di congedo parentale in quanto senza effettivo rientro dette giornate sono da calcolare come giorni di congedo parentale.

A tale ultimo proposito questa Agenzia richiama ancora quanto già evidenziato nella precedente nota circa il rispetto del quantitativo massimo di giorni (di regola 180) di congedo parentale che, si ribadisce, sono giorni di calendario.

Quanto, poi, alle decisioni giurisprudenziali riportate nella nota di codesta amministrazione, non vi sono sicuramente perplessità sul fatto che il congedo parentale sia un diritto potestativo ma è altresì importante sottolineare che anche la giurisprudenza è orientata a ritenere che i giorni festivi se non preceduti da rientro devono essere computati nel periodo di congedo.

Relativamente, infine, alla risoluzione dei casi specifici segnalati da codesta Amministrazione, si comunica che questa Agenzia ha sempre limitato i propri pareri all’interpretazione delle norme contrattuali di cui è stata parte stipulante e che, di conseguenza, non può entrare nei casi singoli sconfinando negli aspetti gestionali/organizzativi che restano sempre di stretta competenza del singolo ente poiché ciò contrasterebbe col proprio fine istituzionale di supporto agli enti del comparto unico.

Contratto correlato