Inquadramenti dei dipendenti degli enti locali nelle nuove posizioni di cui al contratto di Comparto sottoscritto in data 12 giugno 2000.

Data:

9 agosto 2000

Riferimenti:

obsoleto

QUESITO

 (*)

In relazione al fatto che un ente locale ha trasmesso al controllo della Co.re.co. un provvedimento di inquadramento di un proprio dipendente, ritenendolo come inquadramento "in deroga", motivando le ragioni di tale deroga, si richiede se sia stata predisposta, da parte di codesta Agenzia, una circolare di interpretazione od indirizzo in merito agli istituti contrattuali - ed in tal caso se ne sollecita il cortese invio - concernente l'applicazione del contratto di Comparto sottoscritto in data 12 giugno 2000, con particolare riguardo alla tematica degli inquadramenti nelle nuove posizioni e categorie.

In caso negativo si chiede un chiarimento in merito agli articoli 13 e 14 del contratto regionale di comparto ed in particolare se la trasposizione delle figure professionali nei nuovi profili contrattuali debba intendersi come vincolata alla qualifica precedentemente attribuita con atto formale, o se le amministrazioni interessate abbiano un margine di interpretazione per quanto concerne l'applicazione degli articoli suddetti; in tale ultimo caso, probabilmente, non essendoci vincolo di inquadramento automatico, non si tratterebbe di una "deroga", perché l'amministrazione avrebbe effettuato un inquadramento legittimo a tutti gli effetti.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 25959 dell'8 settembre u.s., di pari oggetto, si precisa che l'inquadramento dei dipendenti degli EE.LL. è quello previsto dagli artt. 13, 14 e 15 e dall'allegata tabella C del contratto sottoscritto in data 12.06.2000; non essendoci spazio a margini di interpretazione da parte delle singole Amministrazioni, l'inquadramento "in deroga" è da escludere nel modo più assoluto.

Si ribadisce l'esistenza di una stretta correlazione tra qualifiche funzionali precedentemente attribuite e categorie e posizioni di nuova classificazione, con le sole eccezioni contenute nell'art. 15. Il possesso di un particolare titolo di studio e la partecipazione ad attività di qualificazione ed aggiornamento non sono requisiti di automaticità nell'inquadramento nel sistema classificatorio; l'avanzamento interno deve avvenire secondo le modalità già esposte da questa Agenzia nella risposta ad un quesito pervenuto, che si allega in copia.

Contratto correlato