INCOMPATIBILITA' PER ESERCIZIO DI LAVORO EXTRA SERVIZIO NEL CASO DI PART TIME NON SUPERIORE AL 50% DEL TEMPO PIENO
18 aprile 2008
Protocollo n. 209 / obsoleto
QUESITO
(*)
Il vigente "Testo di accordo per la definizione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale appartenente alle categorie di tutti gli enti del comparto unico della Valle d'Aosta", prevede, all'articolo 3, 10° comma, per il part-time non superiore al 50% dal tempo pieno, la possibilità di svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata e autonoma, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità (art. 51 L.R. 45/95). Tale possibilità di svolgere un'altra attività pare fortemente limitata dall'articolo 51 della L.R. 45/95; in effetti tale articolo 51 al comma 3 prevede che il dipendente può essere autorizzato sempre che le prestazioni "non rientrino nell'oggetto dell'attività svolta presso l'Amministrazione regionale" (nel nostro caso comunale). Si pensi al caso del dipendente regionale (comunale) che svolga attività di progettazione presso l'Amministrazione pubblica; non potrebbe quindi svolgere attività di progettazione a favore di soggetti privati.
Al comma 4 l'articolo 51 prevede che il dipendente può essere autorizzato sempre che "tali prestazioni non concernano materie relative alle mansioni svolte in qualità di dipendente regionale (comunale). Si pensi al caso del dipendente che svolge le funzioni di coordinatore del ciclo di lavori pubblici presso l'Amministrazione pubblica; non potrebbe svolgere gli stessi compiti presso un altro Ente pubblico. L'applicazione restrittiva, ma letterale, della norma dell'articolo 51 della L.R. 45/95 porta a conseguenze negative ed in molti casi preclusive nell'applicazione della normativa sul part-time che invece pare voler introdurre un'apertura alle seconde attività lavorative.
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota protocollo n. 1666/1 del 27/02/2008, di pari oggetto, si conferma che l'autorizzazione concessa ad un dipendente avente un rapporto di lavoro part-time, la cui prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, allo svolgimento di un'altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, non può prescindere dal rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità di cui all'art. 51 della L.R. 45/95 con particolare riferimento ai commi 3), 4) e 6) ed al CCRL 9/11/2006, art. 3, punti dall’11 al 15.