Figure idonee a svolgere le funzioni di coordinatore del ciclo di lavoro pubblico.

Data:

5 novembre 2009

Riferimenti:

Protocollo n. 295

QUESITO

 

L'art. 4 "Organizzazione del ciclo di realizzazione di lavori pubblici" comma 8 della l.r. 20 giugno 1996, n. 12, recita "Per i lavori eseguiti direttamente dalla regione, il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico è nominato ...................Possono essere nominati soltanto funzionari regionali appartenenti  alla carriera tecnica, inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore all'ottava, ..................Per i lavori di competenza  di amministrazioni aggiudicatrici e di enti aggiudicatori o realizzatori diversi dalla Regione, il coordinatore è individuato in conformità ai rispettivi ordinamenti statutari e regolamentari; in difetto è designato dal segretario generale dell'ente e dalla figura corrispondente."

Posto che le declaratorie di cui all'allegato A al CCRL 12 giugno 2000, inerenti la categoria C, prevedono   "Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:

§ Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;

§ Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;

§ Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli  esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;

§ Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti  di natura diretta, anche complesse, e negoziale."

e successivamente per la posizione C2 - collaboratore le specifiche professionali sono così individuate:

§ Adeguate conoscenze ed esperienze acquisite , attività di natura amministrativa, tecnico-contabile e di vigilanza, riferita a procedure o prassi generali, nonchè rapporti  esterni nella trattativa di affari o pratiche di rilevante importanza;

§ Organizzazione ed elaborazione di dati ed informazioni di natura complessa;

§ Coordinamento, direzione ove previsto, di unità organiche interne;

§ Autonomia operativa che si manifesta nella individuazione e nella scelta delle procedure e delle tecniche più idonee alla soluzione delle concrete situazioni di lavoro e responsabilità dei risultati conseguenti alle attività direttamente scelte nonché dei risultati conseguiti dalle eventuali unità sottordinate.

è possibile per gli enti locali, previa eventuale previsione regolamentare interna, individuare quale coordinatore del ciclo di realizzazione di un lavoro pubblico figure professionali appartenenti alla carriere tecnica, ovvero geometri, ingegneri, architetti o figure equipollenti, inquadrati nella categoria C posizione economica C2? Di fatto l'articolo 46 comma 4 della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54 limita agli incarichi di responsabile degli uffici e dei servizi l'appartenenza del dipendente a una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea e le funzioni di coordinatore del ciclo di lavoro pubblico non necessariamente devono essere svolte da un responsabile degli uffici e dei servizi.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 2055 del 22 aprile u.s., si fa presente che, nel CCRL del 4 aprile 2002, art. 2 comma 4, per individuare la figura del coordinatore del ciclo si rinvia all'art. 4 della l.r. n. 12/1996.

Ulteriori precisazioni non sono possibili da parte della scrivente Agenzia in quanto questa non ha competenza per l'interpretazione di norme di legge.

Contratto correlato