Quesiti e pareri

27/04/2010 Prot. 169/2010 obsoleto

Diritto allo studio concedibile a dipendente iscritto a corso di laurea - 1° anno fuori corso - preparazione e discussione della tesi.

QUESITO

 (*)

Con la presente si richiede un'interpretazione autentica in merito alla corretta applicazione della norma contrattuale in oggetto.

A seguito di pubblicazione di avviso un unico dipendente a tempo indeterminato ha presentato domanda per usufruire, nel corso dell'anno 2010, dei permessi straordinari per diritto allo studio.

Tale dipendente ha dichiarato di essere iscritto per l'anno accademico 2009/2010 ad un corso di studi universitario la cui durata è di anni tre, laurea 1° livello, a tempo ridotto (iscrizione ad un corso a distanza).

Ha inoltre precisato di essere iscritto al 1° anno oltre la durata legale del corso di studi (1° fuori corso) e il numero di crediti formativi corrispondente agli esami ancora da sostenere è pari a 10 oltre alla tesi di laurea. Il piano di studi per l'anno in corso quindi prevede 1 esame e la tesi.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede:

a. Tenuto conto che il dipendente deve ancora sostenere un solo esame (10 crediti formativi) oltre alla tesi di laurea le 150 ore devono essere riproporzionate o possono essere concesse per intero?

b. Nel caso in cui la tesi fosse depositata entro il 3° trimestre dell'anno 2010 l'ente è tenuto a concedere tutte le 150 ore?

c. Dopo la consegna della tesi è ancora possibile concedere permessi in attesa della discussione della stessa?

d. L'iscrizione a tempo ridotto in quanto corso a distanza comporta la riduzione dei permessi?

e. Il dipendente cui vengono concessi i permessi per diritto allo studio concordando un orario di lavoro su 4 giorni settimanali, facendo quindi coincidere le ore di pemesso che la 5° giornata lavorativa (venerdì), può usufruire nella medesima settimana di 4 giorni di ferie ed 1 giorno di permesso per diritto allo studio?

 

PARERE

 

 Con riferimento al Vs. nota datata 16 febbraio u.s.  ed il sollecito datato 20 aprile 2010, si fa innanzitutto presente che codesta Amministrazione (così come qualsiasi ente del comparto unico) non risulta titolare del potere di richiedere interpretazioni autentiche la cui disciplina è contenuta nell’art. 44 della L.R. n. 45/95 per cui, in caso di dubbi interpretativi, può rivolgere a questa Agenzia delle richieste di parere relative a contratti collettivi di lavoro di cui l’Agenzia stessa sia stata parte stipulante.

 

L’art. 20 del CCRL 24/12/2002 come sostituito dall’art. 7 del CCRL 21/05/2008 al primo comma specifica che sono concedibili ai dipendenti a tempo indeterminato permessi straordinari per diritto allo studio nella misura massima di 150 ore annuali individuali, per cui non sussiste un obbligo per l’ente per la concessione ma, come già specificato in una risposta ad un quesito in data 15/10/2004 consultabile sul sito della scrivente Agenzia, l’ente, se viene compromessa la sua funzionalità, può non concederli o ridurli con motivato provvedimento tenendo presente però che deve essere tentata ogni soluzione atta a conciliare le esigenze del diritto allo studio con quelle dell’ente.

 

Di conseguenza l’ente può concedere le ore di permesso straordinario richieste dal dipendente, che possono coincidere anche con tutte le 150 ore concedibili,  per la partecipazione a corsi, in questo caso finalizzati al conseguimento di un titolo di studio universitario, con esclusione della preparazione e della discussione della tesi.

 

Non rileva, invece, il fatto che il dipendente frequenti un corso di studi a distanza, così come specificato dal comma 2 dello stesso articolo che prevede che i corsi universitari possano essere anche telematici.

 

Per quanto concerne i giorni di ferie concedibili nel caso sia stato concordato un orario di servizio di quattro giorni lavorativi ed un giorno di permesso per diritto allo studio i giorni di ferie che devono essere concessi nella settimana rimangono quattro.

 

Relativamente, infine, ai corsi di laurea a tempo ridotto, che comportano cioè l’obbligo di sostenere un numero ridotto di esami, come già comunicato telefonicamente, si ribadisce che la fattispecie è, ad oggi, priva di disciplina pattizia e che formerà oggetto di previsione contrattuale  in sede di approvazione del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto unico della Valle d’Aosta.