Quesiti e pareri

Costituzione del fondo per le progressioni orizzontali e delucidazioni sulla graduatoria di merito di cui all'art. 26 - Stralcio del testo interpretativo tra ARRS e OO.SS. per l'applicazione dell'accordo per la definizione dei quadrienni normativi 2002/2005-2006/2009 e dei bienni economici 2006/2007-2008/2009

QUESITO

 

a) Il comma 3 dell'art. 20 "Fondo per la progressione orizzontale" del testo di accordo per la definizione dei quadrienni normativi 2002/2005 - 2006/2009 e del bienni economici 2006/2007 - 2008/2009 per il personale appartenente alle categorie di tutti gli enti del comparto unico della V.D.A., prevede che i posti a tempo parziale che concorrono alla formazione del fondo vengano riparametrati sulla base della loro percentuale. Si chiede come si debbano considerare i posti part-time a tempo determinato che rientrano nella graduatoria di merito di cui allo art. 26, considerato che in sede di costituzione (31.12 anno precedente a quello di riferimento) il personale è collocato a part-time con una determinata percentuale (es. 70%) mentre all'1.01 dell'anno di riferimento lo stesso rientra a tempo pieno o prosegue il tempo parziale con una percentuale diversa (es. 75%).

b) Si chiede inoltre se i titoli di studio acquisiti successivamente alla data di assunzione, anche se non attinenti al posto ricoperto, sono validi al fini della formazione della graduatoria di merito di cui all'art. 26 del testo di accordo succitato. Es.: dipendente ufficio tecnico assunto nel 1996 con diploma di geometra che ha conseguito nel corso del 2007 la laurea in psicologia.

 

PARERE

   

Punto a)

Ci si deve basare sulla situazione del dipendente al 31/12 dell’anno precedente; il comma 3) dell’art. 20 è, al riguardo, vincolante.

Punto b)

Il testo contrattuale (allegato B) prevede l’attribuzione di punteggi ai titoli di studio posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente la decorrenza della progressione e indipendentemente dall’attinenza con il posto ricoperto.