QUESITO
(*)
Art. 26 – TURNAZIONI - Conferma modalita' calcolo turno.
L'art. 26 del contratto stipulato in data 24/12/2002 precisa che i valori del turno sono stabiliti nelle seguenti modalità:
• TURNO DIURNO: maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 55 comma 2 lettera c);
• TURNO NOTTURNO o FESTIVO: maggiorazione oraria del 30% della retribuizione di cui all'art. 55 comma 2 lettera c);
• TURNO FESTIVO NOTTURNO: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art,. 55 comma 2 lettera c.
Gli elementi della retribuzione presi in considerazione dall'art. 55 comma 2 lettera c) sono i seguenti:
la RETRIBUZIONE MENSILE (da prendere quindi a base del calcolo del turno) è la seguente:
Stipendio Tabellare + I.I.S. + Retribuzione individuale di Anzianità + Retribuzione di Posizione + Salario di Professionalità – questi valori sono considerati per 12 mensilità, poiché la tredicesima è inserita all'art. 55, comma 2 lettera d.
Con Vostro protocollo n. 177 del 12/4/2002 si chiariva che l'indennità di bilinguismo andava considerata ai fini della determinazione della quota base dell'indennità di turno.
QUINDI PER IL CALCOLO DEL TURNO ORARIO BASE LA FORMULA SARA' LA SEGUENTE?
(STIPENDIO TABELLARE+INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE+ ANZIANITA' + RETRIBUZIONE DI POSIZIONE+ SALARIO DI PROFESSIONALITA') : 156.
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 1138 del 27.01.2003, di pari oggetto, in considerazione del fatto che il contratto siglato il 24.12.2002 ha definito nuove metodologie di calcolo dell'indennità di turno, si conferma l'esattezza della nuova base di calcolo dell'indennità esposta, che esclude l'indennità di bilinguismo.