CONTRATTO A TERMINE - ART. 54 C.C.R.L. 24/12/2002 E D.L.G.S. 6 SETTEMBRE 2001, N° 368

Data:

10 luglio 2004

Riferimenti:

obsoleto

QUESITO

 (*)

II sottoscritto Segretario Comunale chiede che codesto spettabile Celva si pronunci, nell'ambito dei servizi di consulenza erogati agli Enti Locali, sul quesito di seguito esposto afferente l'istituto in oggetto: "L'art. 54, comma 10 del C.C.R.L. prevede che il contratto a termine possa essere eccezionalmente prorogato "per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale", mentre il D.Igs 6 settembre 2001, n° 368 (attivazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato), consente il rinnovo (art. 4, comma 1 ) fino ad un massimo di tre anni.
L'impostazione delle due fonti citate è evidentemente diversa e, dunque, si pone il giuridico problema di quale fonte applicare, allo specificò caso all'esame di questa amministrazione, rappresentato da un rapporto di lavoro a tempo determinato per mesi 12, rinnovabile per altri 12 mesi, se si applicasse la norma contrattuale e, per un massimo di altri 24 mesi, se si applicasse D.Igs 368/2001.
AI riguardo pare potersi concludere per l'applicazione della norma pattizia se si considera il Decreto legislativo come mera norma dispositiva, mentre diversa potrebbe essere la conclusione se al citato decreto legislativo si attribuisce valore di norma prescrittiva e quindi inderogabile dalle parti contrattuali.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 5828-1-1 del 07.10.2004, trasmessa all'A.R.R.S. per  competenza da parte del Presidente del C.E.L.V.A., si chiarisce innanzitutto che nel quesito ci si riferisce  in modo non appropriato al termine di rinnovo a proposito dell’art.4 comma 1 del DLGS 368/2001. La proroga e il rinnovo del contratto sono due istituti differenti.
La diversità consiste essenzialmente nel fatto che con la proroga si modifica solo uno degli elementi essenziali del contratto (la scadenza), nel caso di riassunzione a termine, invece, si costituiscono diversi rapporti di lavoro a termine l’uno indipendente dall’altro.
L’art.4 del DLGS 368/2001 tratta della PROROGA e stabilisce che è ammessa una sola volta  e solo per la durata iniziale a condizione che essa sia inferiore a tre anni e che la durata complessiva del rapporto a termine non ecceda i tre anni.
La norma in argomento non inibisce che i contratti stabiliscano una durata massima del contratto a termine inferiore ai tre anni, è, invece, impedito prevedere una durata superiore.
Per tali ragioni la fonte dell’art.54 del CCRL non  confligge con quella dell’art.4 del D.Lgs 368/2001: entrambe statuiscono che la PROROGA del contratto a termine non può superare la durata del contratto iniziale.

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