Consulenza in materia contrattuale

Data:

24 agosto 2001

Riferimenti:

obsoleto

Argomenti

  QUESITO

 (*)

 Vorremmo avere un parere circa i seguenti quesiti:

1.       Un dipendente pubblico in caso di malattia deve presentare all’Ente, suo datore di lavoro, l'attestato di malattia rilasciato dal medico, ma deve essere la copia con la diagnosi del medico o la copia senza?

2.       Un nostro dipendente in vacanza all'estero ha inviato, nel termini, copia di un attestato di malattia, compilato da un medico italiano di confine, senza l'indicazione della diagnosi e indicante 10 giorni di prognosi e come luogo di reperibilità la località all'estero di vacanza: ha diritto o meno alla sospensione delle ferie?

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 5654 del 28 agosto u.s., trasmessa a questa Agenzia per competenza dal Presidente del C.E.L.V.A., si precisa quanto segue:

1.   non è consentito, sulla base della vigente legislazione in materia sanitaria, conoscere la diagnosi relativa alle patologie del personale dipendente, fatta salva la possibilità del datore di lavoro di sottoporre l'interessato a visite fiscali attraverso le competenti strutture; qualora dal certificato medico presentato dal dipendente risulti unicamente la prognosi, non è assolutamente possibile richiedere allo stesso di evidenziare o specificare la diagnosi che ha dato luogo a quella prognosi.

 2.  dalle notizie contenute nel vostro quesito si suppone che il dipendente abbia ottemperato a tutte le disposizioni contrattuali in materia di malattia: in vacanza in paese estero, è tenuto a comunicare telefonicamente lo stato di malattia e l'esatto indirizzo presso il quale può essere reperito "all'inizio dell'orario di lavoro del giorno" in cui tale condizione si verifica ed a trasmettere entro il terzo, "a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento", il certificato medico di giustificazione dell'assenza. Si suppone altresì che il Comune di appartenenza non abbia attivato richiesta di visita di controllo. Se ricorrono entrambe tali ipotesi il lavoratore ha diritto alla sospensione delle ferie. Se, invece, l'interessato non ha ottemperato ad una o più disposizioni contrattuali, oppure l'ente di appartenenza, pur avendolo attivato, non ha potuto compiere il controllo per impedimento oggettivo  o per mancata convenzione, attraverso i servizi ispettivi corrispondenti presenti nell'altra nazione, tali condizioni fanno cadere la possibilità di convalida dell'assenza come malattia, in luogo delle ferie già autorizzate.

Contratto correlato