Quesiti e pareri

Congedo parentale ex art. 12, comma 4, e "Congedo per maternità e, paternità" ex art. 11 del C.C.R.L. 1998/2001 sottoscritto in data, 24.12.2002.— Richiesta pareri."

QUESITO

 

Si richiede la formulazione di pareri relativamente alle materie in oggetto, premettendo quanto segue.
L'art. 12, comma 4, del C.C.R.L. 1998/2001, sottoscritto in data 24.12.2002, riconosce alle lavoratrici madri o, in alternativa, ai lavoratori padri la facoltà di fruire di un periodo di astensione facoltativa di trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, retribuito per intero.
Tale disposizione non specifica, tuttavia, se il detto periodo di trenta giorni retribuito per intero deve necessariamente collocarsi entro i primi tre anni di vita del bambino oppure può essere beneficiato fino al raggiungimento dell'ottavo anno di vita del medesimo.
Fino ad ora, lo scrivente Servizio ha applicato l'istituto in parola riconoscendo al genitore il trattamento economico intero per i primi trenta giorni di congedo parentale anche se fruito dopo il compimento del terzo anno e, comunque, non oltre il raggiungimento dell'ottavo anno di vita.
A seguito di alcune istanze pervenute recentemente in merito alla questione sopra esposta, è stata rilevata la presenza di un orientamento "restrittivo" consolidatosi in relazione alla previsione contenuta nell'art. 17 comma 5 del C.C.N.L. 14/09/2000 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.
Conseguentemente, attesa l'assenza di riferimenti temporali specifici, in ordine alla fruibilità del congedo parentale retribuito per intero, nell'art. 12, comma 4, del C.C.R.L. 1998/2001, si richiede l'espressione del Vostro orientamento a riguardo.
Si richiede, inoltre, un'interpretazione in merito all'applicazione dell'art. 11 "Congedo per maternità e paternità" nel caso di una dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 75% su base annua (no prestazione lavorativa nei mesi di luglio, agosto e settembre e quindi escluso il trattamento economico) collocata in congedo di maternità dal 7 giugno 2006 al 6 novembre 2006. E più precisamente:
l'entità del trattamento economico da corrispondere alla dipendente il cui periodo di maternità coincide solo in parte con la fase lavorativa del rapporto di lavoro a tempo parziale per continuare poi nel periodo di sospensione lavorativa; come deve essere interpretato l'art. 53 "Rapporto di lavoro a tempo parziale" del CCRL quando sancisce che "il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera".

 

PARERE

 
 
Circa l'interpretazione da attribuire alle norme contrattuali citate in oggetto, si segnala quanto segue.
Stante l'evoluzione interpretativa avvenuta relativamente all'applicazione dell'articolo 12, quarto comma, in analogia a quanto determinato dall'ARAN circa l'omologa disposizione del contratto nazionale (articolo 17, quinto comma C.C.N.L. 14 settembre 2000) e superando precedenti pareri si ritiene che qualora non siano stati fruiti nei primi tre anni di vita del figlio, i trenta giorni di astensione possano essere retribuiti al 100% unicamente quando ricorrano le condizioni reddituali di cui all'articolo 34 del D. lgs. n. 151/2001. Ciò discende dalla considerazione che la disciplina contrattuale di miglior favore deve muoversi pur sempre nella cornice legale del citato articolo 34.
Relativamente, invece, all'applicazione degli articoli 11 e 53 in materia di congedo per maternità si deve in primo luogo segnalare che le due norme paiono in rapporto di norma generale e speciale trovando, nel caso del rapporto di lavoro a tempo parziale, applicazione quanto stabilito dall'articolo 11 con le specificazioni contenute nell'articolo 53.
In particolare, la norma contenuta nell'articolo 53, secondo comma, che ha novellato il precedente contratto sostituendo l'articolo 6, quinto comma, dispone testualmente che la dipendente posta in astensione obbligatoria ha diritto, per intero, alla detta astensione anche qualora questa cada, totalmente o parzialmente in periodo non lavorativo e che il trattamento economico in tale arco temporale è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Ciò, secondo questa Agenzia, sta a significare che la retribuzione deve essere rapportata ai giorni in cui la prestazione lavorativa avrebbe dovuto svolgersi.
Diversamente opinando si rischierebbe di introdurre un elemento di disparità tra coloro che prestano la propria attività lavorativa in part-time orizzontale e coloro che, come nella fattispecie, la prestino in part-time verticale.