Congedo parentale al 100% e al 30% - maturazione ratei di tredicesima.
28 gennaio 2010
Protocollo n. 36
QUESITO
Con riferimento al quesito del 07/12/2005 che recita testualmente: "Per quanto riguarda il calcolo della tredicesima mensilità, esso dovrà essere rapportato al 30% o al 100% a seconda della percentuale di lavoro reso", e con riferimento al Vostro quesito n. 420 del 23/01/2008 che ribadisce la sostanziale validità nella nota prot.n. 40 del 23/01/2004 in cui veniva implicitamente confermato la non utilità dei periodi di assenza per congedo parentale (sia quelli retribuiti al 100% sia quelli retribuiti al 30%) ai fini della determinazione del valore della 13^ mensilità, con la presente siamo a chiederVi se i periodi di congedo parentale al 100% o al 30% siano utili o meno ai fini della maturazione dei ratei di tredicesima.
Inoltre, qualora venisse confermata la non utilità dei predetti periodi, si richiede la modalità di maturazione dei ratei durante periodi frazionati e nello specifico si chiede se periodi frazionati di congedo parentale superiori a 15 giorni nell'arco dell'anno ma non all'interno di un singolo mese comportino la non maturazione del relativo rateo di tredicesima.
PARERE
Con riferimento al Vs. quesito pervenutoci, per competenza, dal CELVA si evidenzia che le tre note rilasciate da questa Agenzia (n. 40 del 23/01/2004, n. 480 del 14/11/2006 e n. 420 del 01/10/2008) non si contraddicono come da Voi fatto presente.
Si confermano le risposte ai quesiti n. 40 del 23/01/2004 e n. 420 del 01/10/2008 che prevedono la non utilità dei periodi di assenza per congedo parentale ai fini della determinazione del valore della 13^ mensilità secondo quanto indicato nel CCRL 24/12/2002 – art. 12 comma 4.
Per quanto concerne invece il quesito del 07/12/2005, registrato sul nostro sito con il n. 480 del 14/11/2006, la situazione esaminata è differente: si considerano periodi frazionati di congedo parentale presi per pochi giorni la settimana in modo da non superare i 15 giorni mensili per cui, applicando per analogia quanto previsto dall’art. 56 del CCRL 24/12/2002, essendo il periodo lavorativo superiore ai 15 giorni mensili il rateo di tredicesima deve essere remunerato.
E’, pertanto, necessario ribadire che per contabilizzare un rateo di 13a mensilità è necessario fornire la prestazione lavorativa per un periodo superiore a 15 giorni e relativamente al quantum della tredicesima esso resta disciplinato dal comma 7 dello stesso articolo.
Contratto correlato
SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE E CHIUSURA DEL CONTRATTO 1998/2001 PARTE NORMATIVA PER IL QUADRIENNIO 1998/2001 PARTE ECONOMICA PER IL BIENNIO 2000/2001 DEFINIZIONE DELLA PARTE ECONOMICA RELATIVA AL BIENNIO 2002/2003 - PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DI TUTTI GLI ENTI DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA
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