QUESITO
1. Mansioni superiori - Al dipendente a tempo indeterminato inquadrato nella 3' progressione retributiva che nel corso dell'anno 2009 ha un incarico di mansioni superiori spetta il seguente trattamento:
- la retribuzione relativa alla 3' progressione,
- la differenza tra le due posizioni retributive iniziali,
- la differenza dell'indennità di bilinguismo nel caso in cui sia diversa la categoria (tra C e D, tra B e C).
Il compenso per lavoro straordinario effettuato durante il periodo dell'incarico di mansioni superiori deve seguire lo stesso procedimento di calcolo?
2. Progressione orizzontale - Posto il caso di un dipendente che nell'arco dell'anno 2007 sia stato assente per giorni 39 a titolo di ferie e recuperi (art. 27 comma1) e per giorni 163 per assenze dovute a malattia, permessi retribuiti e aspettativa non retribuita (art. 27 comma 2).
Rilevato che entrambe le tipologie di assenze sono inferiori a 184 giorni annui, ai fini della progressione orizzontale, si chiede il parere se è corretta la valutazione pari a zero in quanto la somma delle due tipologie di assenza è superiore ai 184 giorni oppure se si debba considerare la valutazione fatta dal dirigente e riferita al 2007 tenuto conto che singolarmente le tipologie di assenze sono inferiori a 184 giorni.
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 18061 del 17/09/2009 si precisa che la modalità di calcolo dello straordinario in caso di attribuzione di mansioni superiori è ottenuta correlando il contenuto dell’art. 50 comma 6 della L.R. n. 45/95 con quello della risposta al quesito n. 4 contenuto nel testo interpretativo del 10 luglio 2008: la base di calcolo è individuata nella prima posizione retributiva relativa alla posizione economica per la quale è stata conferita la mansione superiore.
Per quanto concerne l’applicazione dell’art. 27 del CCRL 21/05/2008 occorre precisare che il numero di giorni di assenze di cui ai commi 1 e 2, per tipologie di assenze diverse per ciascun comma, non vanno sommati tra di loro ma il conteggio è separato a seconda che si tratti delle assenze legate alla prima od alla seconda tipologia con conseguente applicazione di quanto previsto al comma 1 oppure al comma 2.