ATTRIBUZIONI L.E.D.
13 aprile 1999
QUESITO
In esito alla nota delle Organizzazioni Sindacali di Categoria datata 21/01/1999 con la quale le scriventi ai esprimomo in maniera positiva sull'applicabilità del L.E.D. ed invitano le Amministrazioni ad effettuare le selezioni al 31/12/1998 per l'attribuzione del Livello Economico Differenziato con decorrenza 01/01/1999, avendo dei dubbi sulla legalità della procedura, Vi chiediamo di volerVi esprimere ai merito, in breve tempo, onde poter determinare in merito in caso di risposta favorevole prima dell'entrata in vigore del Nuovo C.C.N. L.
PARERE
L'art. 7 del Testo d'Accordo, prot. n. 103 del 9.03.1999, sottoscritto tra il Presidente dell'A.R.R.S e le OO.SS. maggiormente rappresentative, prevede che le parti s'impegnino a negoziare in tempi brevi tutte le materie del primo contratto regionale del comparto unico, ed in particolare, il nuovo ordinamento professionale. L'art. 37 punto 5 del CCNL 1994-97 recita che gli ad. 35 e 36 del D.P.R. 333/90 (L.E.D. e procedure per l'attribuzione) trovino applicazione sino alla revisione dell'ordinamento. Pertanto poiché il Testo d'Accordo citato non è intervenuto a disciplinare la materia ed in attesa che venga sottoscritto l'accordo concernente il nuovo ordinamento del costituendo comparto unico trova tuttora applicazione il CCNL del comparto Regioni - Enti Locali 1994-97 scaduto in data 31.12.1997.
La risposta alla domanda sull'applicabilità del LED è indubbiamente positiva. È, infatti, necessario procedere con sollecitudine alla formulazione delle graduatorie e contestuale attribuzione. Gli articoli 35 e 36 del DPR 333/90 non sono stati disapplicati e, quindi, sono tuttora efficaci.
La loro disapplicazione sarà effettuata alla stipula del CCNL 1998-2001 (art.28) contestualmente alla stipulazione del CCNL relativo alla nuova classificazione.
Le selezioni vanno effettuate al 31.12.1998, nelle nuove percentuali fissate dall'art. 4 del CCNL 16.7.1996, sulla base della consistenza di ogni qualifica risultante a tale data. Il LED è attribuito con decorrenza 1.1.1999.
Si ribadisce l'importanza ed urgenza di provvedere a concludere, con l'occasione, le selezioni degli anni precedenti, qualora non effettuate, come indicato anche nella pre intesa sulla nuova classificazione (art. 7, comma 7), definita in ambito nazionale.
Si ribadisce, ancora una volta, !Importanza di provvedere a completare le attribuzioni del LED nella loro massima potenzialità antecedentemente alla stipula ed entrata in vigore dei due CCNL.