Attribuzione della posizione di particolare professionalità ai dipendenti di Cat. D in Enti per i quali non può essere prevista la posizione dirigenziale

Data:

13 giugno 2008

Riferimenti:

Protocollo n. 301

QUESITO

 

II Comitato esecutivo di questa Ente, in esito all'espletamento di procedura selettiva per titoli ed esami per il passaggio interno della categoria C ad un posto di "responsabile amministrativo con funzioni di segretario" (categoria D, posizione D), ha provveduto, con deliberazione del Comitato esecutivo n. 78 del 19 dicembre 2007 che si allega in copia, alla nomina a tale posizione funzionale, con decorrenza 10 gennaio 2008, del dipendente XXXXXXX.

In relazione a quanta previsto dal "Bando di selezione interna", trasmesso a codesta A.R.R.S., con nota n. 485/b/D1 in data 13.8.2007, iI Comitato esecutivo, nel conferire al predetto funzionario la qualifica di "responsabile amministrativo con funzioni di Segretario", ha disposto che allo stesso siano attribuite "La responsabilità finanziaria e contabile, la responsabilità del personale con Ie competenze gestionali ad esso connesse e I'espressione del parere contabile e di legittimità sugli atti dell'Assemblea e del Comitato esecutivo".

II Comitato esecutivo ha ritenuto che, nella fattispecie, I'attribuzione al predetto funzionario del compito di formulare il "parere di legittimità" sugli atti dell'azienda rientri nell'ambito dell'autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria riconosciute dall'art. 12 della legge regionale n. 6/2001 alle AIAT, persone giuridiche di diritto pubblico e che tale attribuzione non si ponga in contrasto con la disciplina legislativa e contrattuale in materia di personale dipendente degli enti compresi nel "comparto unico" regionale.

In mancanza nella fattispecie di una specifica normativa, è stato anche ritenuto che I'art. 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, quando prevede che gli atti di competenza degli "organi regionali" sono soggetti al parere di legittimità dal dirigente preposto alla "struttura regionale competente", si riferisca al personale di qualifica dirigenziale preposto ad organi o a strutture dell'Amministrazione regionale, senza per questo escludere che il parere di legittimità possa essere espresso dal funzionario in posizione apicale negli enti, come Ie AIAT, la cui dotazione organica, come stabilito dall'art. 27, comma 3, delia legge regionale n. 6 del 2001, non può prevedere posti di qualifica dirigenziale.

II provvedimento adottato nel caso di specie risponde nell'attuale ordinamento, caratterizzato da una netta distinzione tra organi politici e organi amministrativi, alla oggettiva esigenza che ogni provvedimento amministrativo venga preceduto dal parere di legittimiità, parere che nella fattispecie non può che essere espresso dal soggetto che nella organizzazione amministrativa dell'Ente assume una posizione apicale.

Le suesposte considerazioni e la mancata previsione del compito di cui trattasi nella declaratoria delle specifiche professionali relative alla categoria D, allegata al CCRL sottoscritto il 12 giugno 2000, appaiono quindi sotto il profilo economico giustificare il riconoscimento per tale funzione della retribuzione di posizione di particolare responsabilità, nell'ambito dell'art. 19 del predetto Contratto collettivo.

Sulla citata delibera del Comitato esecutivo e prima di assumere determinazioni in merito, si chiede a codesta A.R.R.S. di voler cortesemente far conoscere se, in relazione all'incarico di esprimere sugli atti il parere di legittimità, possa ritenersi compatibile con la vigente disciplina in materia la corresponsione nel caso in esame delia retribuzione di posizione prevista per mansioni di particolare professionalità.

 

PARERE

 

Facendo seguito alla Vs. nota prot. n. 162/D1 del giorno 11 aprile 2008 si rileva quanto segue.

Esula dalle competenze di questa Agenzia, istituzionalmente deputata alla produzione ed all’interpretazione della normativa contrattuale, formulare pareri in materia di applicazione di legge; la prima parte del quesito, infatti, verte sull’applicazione dell’articolo 59 secondo comma della legge regionale n. 45/1995 (rilascio del parere di legittimità sulle proposte di provvedimenti amministrativi da parte del dirigente della struttura competente) in relazione alla previsione di cui all’articolo 27 terzo comma della legge regionale n. 6/2001 che vieta la previsione, all’interno delle A.I.A.T. di posti di qualifica dirigenziale.

Tutto quanto sopra premesso, si ritiene che detto quesito possa essere rivolto alle competenti strutture dell’Amministrazione regionale.

Questa Agenzia sarà a disposizione per esaminare, per quanto di competenza, la problematica relativa alla corresponsione dell’eventuale retribuzione di posizione.


Contratto correlato