QUESITO
Gli articoli, dal 19 al 31 del CCRL 21.05.2008, normano le progressioni orizzontali. Stanti le diverse interpretazioni che risultano essere state date da parte delle organizzazioni sindacali e dagli amministratori locali, si chiede di voler chiarire se l’attribuzione della IV posizione retributiva ai dipendenti che ne hanno i requisiti sia obbligatoria oppure a facoltà dell’Amministrazione.
PARERE
Per quanto concerne l’attribuzione della IV posizione retributiva bisogna precisare che tutto il meccanismo delle progressioni orizzontali di cui agli articoli da 18 a 31 del C.C.R.L. 21 maggio 2008 prescinde dalla volontà delle Amministrazioni i cui obblighi risultano chiaramente indicati, in relazione alla progressione alla IV posizione retributiva, dall’articolo 23, primo comma del contratto sopraccitato. Recita la norma che i dipendenti di ruolo da almeno 5 anni e collocati nella terza posizione retributiva di ogni posizione economica beneficiano della progressione alla quarta posizione retributiva secondo l’ordine delle distinte graduatorie formate per posizione economica o per graduatoria unica di cui all’articolo 24 sulla base dei punteggi ottenuti mediante l’applicazione dei criteri di cui all’articolo 26. Le Amministrazioni, pertanto, devono provvedere annualmente alla predisposizione delle graduatorie o della graduatoria unica e, secondo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 23, con il limite delle risorse disponibili. La norma, quindi, non ha introdotto alcun meccanismo discrezionale ma, al contrario, ha sancito l’obbligo di procedere alla predisposizione delle graduatorie (primo comma dell’art. 23) disponendo altresì (secondo comma dell’articolo 23) che la progressione alla IV posizione retributiva avviene annualmente, fermo restando il limite delle risorse economiche ed il possesso dei requisiti per l’utile collocazione in graduatoria.