QUESITO
Si richiede di precisare se la disposizione di cui all'articolo 146, comma 2, del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, sottoscritto in data 13/12/2010 e successive modificazioni e integrazioni, che espressamente recita:
Il ritardo di cui al comma 1 si applica anche a coloro che hanno riportato nell'anno sanzioni disciplinari, compreso il richiamo scritto.
sia da applicarsi solo alle progressioni dalla terza alla quarta e dalla quarta alla quinta posizione retributiva, ovvero anche alle progressioni dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza.
PARERE
In riferimento al Vostro quesito in merito a quanto in oggetto si rileva che il ritardo di un anno nei tempi delle progressioni in caso di sanzioni disciplinari, compreso il richiamo scritto, riportate nell’anno di competenza, è da intendersi riferito alle sole progressioni alla 4ˆ e alla 5ˆ posizione retributiva, in quanto l’articolo 146 (Valutazione negativa e procedimenti disciplinari) si colloca nell’ambito delle regole che disciplinano la formazione delle graduatorie di merito che gli enti devono adottare annualmente per l’acquisizione della quarta e delle quinta posizione retributiva di ciascuna posizione economica.