Art. 20 CCRL del 24/12/2002 per il personale appartenente alle categorie di tutti gli enti del comparto unico della Valle d'Aosta: Richiesta parere
15 ottobre 2004
obsoleto
QUESITO
(*)
Con la presente, si chiede a codesta Agenzia di formulare un proprio parere in merito ai seguenti quesiti:
• Nel caso di corsi universitari, il permesso per diritto allo studio di cui all'art. 20 del CCRL suddetto può essere concesso esclusivamente per frequentare corsi durante l'orario di lavoro o può anche essere concesso per seguire corsi al di fuori dell'orario di lavoro e/o preparare gli esami ?
• Nel caso in cui si ritenesse possibile far usufruire del permesso per diritto allo studio anche al di fuori dell'orario di lavoro, il permesso può essere richiesto dal dipendente in qualsiasi momento o deve comunque essere concordato con l'Ente ?
• Nel caso in cui il dipendente abbia la possibilità di frequentare lo stesso corso anche al di fuori dell'orario di lavoro, l'Amministrazione comunale può obbligare lo stesso a frequentare il corso in tale orario?
A parere della scrivente P.A., anche in ragione di diversi pareri forniti dall'ARAN in materia (cfr. www.aranagenzia.it in merito all'applicazione dell'art. 15 CCNL del 14.09.00), il permesso per il diritto allo studio rappresenta una particolare forma di esonero temporaneo dalla prestazione lavorativa che si giustifica solo se il dipendente deve frequentare, durante l'orario di lavoro, uno dei corsi di cui al citato art. 20 e non dall'esigenza di recupero delle condizioni psico-fisiche o per la semplice preparazione agli esami. Nel caso in cui non vi sia oggettiva e inevitabile coincidenza temporale tra le due esigenze tutelate dal contratto (diritto allo studio ed obblighi di lavoro), l'istituto del permesso per diritto al lavoro non può essere applicato. Pertanto, la scrivente P.A. riterrebbe di concedere il permesso per diritto di studio esclusivamente per la frequenza a corsi previsti in contemporanea all'orario di lavoro, e solo nel caso in cui gli stessi corsi non siano stati attivati anche in orario diverso da quello d'ufficio.
Si ritiene, inoltre, che, sempre nel caso di corsi da frequentarsi durante l'orario di lavoro, il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede dove si svolgono i corsi possa essere conteggiato all'interno delle 150 ore di cui al citato art. 20.
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 17276 del 15.10.2004, di pari oggetto, si premette innanzitutto che l'A.R.R.S. ha già fornito una risposta ad un quesito similare relativo al diritto allo studio, quesito che si allega in copia.
In base a questa risposta se un dipendente presenta una domanda di fruizione dei permessi straordinari per diritto allo studio di cui all'art. 20 del CCRL 24.12.2002 occorre "perseguire ogni soluzione atta a conciliare le esigenze del diritto allo studio con quelle dell'Ente". Se la frequenza al corso di studi è facoltativa, oppure anche nel caso di frequenza obbligatoria che comprometta la funzionalità dell'ente, tenendo presente che i permessi in argomento sono concessi, si ritiene che l'ente possa "non concederli o ridurli con motivato provvedimento".
Nel caso di concessione per frequenza obbligatoria, "i permessi potrebbero essere relativi alle ore strettamente necessarie alla partecipazione ai corsi, da comprovarsi con apposita documentazione". Si giunge quindi alla stessa conclusione da Voi esposta nel quesito: il permesso non può essere concesso per l'esigenza del recupero psico-fisico o per la semplice preparazione degli esami.
Nel caso da Voi presentato della possibilità di frequenza dello stesso corso anche al di fuori dell'orario di lavoro, l'ente può presentare motivato provvedimento di non concessione del permesso per la frequenza in orario di lavoro.
Come già precisato i permessi potrebbero essere relativi alle ore strettamente necessarie alla partecipazione ai corsi; il tempo necessario al dipendente per raggiungere la sede dove questi si svolgono potrebbe essere coperto con la fruizione di permessi brevi.
Contratto correlato
SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE E CHIUSURA DEL CONTRATTO 1998/2001 PARTE NORMATIVA PER IL QUADRIENNIO 1998/2001 PARTE ECONOMICA PER IL BIENNIO 2000/2001 DEFINIZIONE DELLA PARTE ECONOMICA RELATIVA AL BIENNIO 2002/2003 - PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DI TUTTI GLI ENTI DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA
- Comparto
- COMPARTO UNICO REGIONALE
- Tipo
- Accordi di Comparto Categorie
- Area
- Comparto Unico Livelli