QUESITO
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L'accordo integrativo 1998-2001 siglato dall'Aran e dalle organizzazioni sindacali il 5 luglio 2000 a livello nazionale, ha fortemente innovato la disciplina dello status giuridico oltreché economico per i dipendenti compresi nel comparto regioni - enti locali.
Senza entrare nello specifico di ognuno, la diversa configurazione degli istituti di cui all'oggetto rendono evidentemente inapplicabile la normativa, ormai modificata, finora osservata dagli enti locali della Regione.
La disciplina regionale omologa, peraltro non ancora oggetto di delegificazione, vedasi ad esempio l'art.7 della legge regionale n. 68 del 24/10/1989 in tema di contratti a tempo determinato, non appare immediatamente applicabile ai comuni e comunque ingesserebbe notevolmente l'autonomia dell'ente.
In assenza di specifica disciplina prevista nel contratto collettivo regionale del 12 giugno 2000 e in attesa che le parti contrattuali si rivedano per le successive determinazioni, si chiede di conoscere a quale normativa doversi riferire in codesti casi.
PARERE
Trova già risposta nel “Testo interpretativo tra A.R.R.S. e OO.SS. per l’applicazione dell’accordo del CCRL 12 giugno 2000” e inviato a tutti gli Enti interessati con circolare Prot. n. 4/308/2000 datata 1° settembre 2000 , cui con la presente si rinvia.
In particolare si precisa che ex art. 55, comma 2, tutti i trattamenti conseguenti alle voci di cui all’art. 32, con le eccezioni di cui alle lettere a), c), e), j), s), t) e u), continuano ad essere erogate nelle misure in essere sino alla definizione della contrattazione di cui all’art. 42. A quanto sopra fa eccezione la voce “straordinario” poiché specificamente disciplinata dall’art. 44, ultimo comma, per il cui calcolo si rinvia al quesito n. 5 del citato documento congiunto. Nel merito del tempo determinato il contratto regionale del 12 giugno 2000 nulla ha innovato. L’istituto resta disciplinato dal R.R. 6/96, art. 13 e seguenti.