Applicazione dell'art. 5 co. 7 del CCRL 1998/2001 del 24.12.2002 - Concessione dell'ulteriore periodo di diciotto mesi.
13 ottobre 2004
QUESITO
L'art. 5 comma 7 prevede che il dipendente che abbia esaurito o stia esaurendo i diciotto mesi di cui al comma 5 per i quali, in caso di assenza per malattia, è prevista la conservazione del posto di lavoro (cosiddetto periodo di comporto), possa fare richiesta di un ulteriore periodo di diciotto mesi, che non è retribuito e non è utile ai fini della maturazione dell'anzianità, ma è utile ai fini dell'ulteriore conservazione del posto di lavoro.
La norma contrattuale, a differenza di quella nazionale, prevede anche che l'Amministrazione, ai fini della concessione dell'ulteriore periodo di diciotto mesi, debba accertare lo stato di necessità mediante visita medica predisposta attraverso l'Azienda Sanitaria Locale.
Il Servizio di Medicina Legale, relativamente alle richieste di accertamento di tale stato di necessità inoltrate da questa Amministrazione per due dipendenti, si è espresso, in occasione dell'incontro tenutosi in data 6 ottobre 2004, nei termini che seguono.
Lo stato di necessità può essere attestato soltanto nel caso in cui, al momento della visita medica collegiale, il dipendente, in relazione alla propria grave patologia, risulti ancora temporaneamente INIDONEO alle mansioni e necessiti, pertanto, di un ulteriore periodo per il recupero della capacità lavorativa.
Nel caso in cui, invece, il dipendente, in sede di visita medica collegiale risulti IDONEO alle mansioni, lo stato di necessità non viene rilevato ed il dipendente deve andare a lavorare. Ciò anche nell'ipotesi in cui il lavoratore si sia appena ristabilito da una grave patologia che lo ha costretto a consumare l'intero periodo di comporto e quindi, nonostante la ripresa dell'attività lavorativa, sia assai probabile l'eventualità che nei successivi 18 mesi possa nuovamente ammalarsi, fosse anche per una banalissima influenza. Osserva, infatti, il Collegio medico che se a costituire il presupposto per la concessione dell'ulteriore periodo di 18 mesi bastasse la semplice, abbastanza ovvia, probabilità che il lavoratore nel periodo successivo possa ammalarsi nuovamente, anche non in relazione alla grave patologia che lo ha costretto ad assentarsi nel passato, i 36 mesi di conservazione del posto di lavoro diventerebbero un'automatismo.
Ciò premesso, atteso che questa Amministrazione si trova a dover gestire il rapporto di lavoro di tre dipendenti i quali:
a) stanno esaurendo il periodo di comporto essendosi assentati in modo pressoché continuativo negli ultimi mesi. Una dipendente ha addirittura a disposizione soli ulteriori 20 giorni e si è assentata a lungo perchè dichiarata temporaneamente inidonea alle mansioni proprio dalla stessa Commissione che oggi, dopo le cure e le terapie seguite, la giudica nuovamente idonea ;
b) hanno inoltrato richiesta di usufruire dell'ulteriore periodo di 18 mesi;
c) in occasione della visita medica collegiale sono stati giudicati IDONEI alle mansioni e quindi in grado di lavorare. La Commissione medica non ritiene di poter attestare lo stato di necessità per la concessione dell'ulteriore periodo di malattia. I dipendenti in questione non potranno, pertanto, più ammalarsi fino, almeno, al 24.12.2005 pena la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione.
Si chiede di conoscere come debba comportarsi l'Amministrazione nel caso in cui tali dipendenti dovessero presentare, per ipotesi, un mese dopo la ripresa dell'attività lavorativa, un certificato di malattia di, ipotizziamo, 5 giorni ed una parte di questi giorni fossero al di fuori del periodo di comporto.
In particolare si chiede di conoscere se l'Amministrazione debba:
a) procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del periodo massimo di assenza per malattia nel triennio e per mancata attestazione, in occasione della visita predisposta attraverso l'Azienda sanitaria locale, dello stato di necessità per la concessione degli ulteriori 18 mesi;
b) richiedere un'ulteriore visita al Servizio di medicina legale. In tale caso come deve essere collocato il dipendente nelle more dell'esito della visita?
c) concedere, sulla base di una valutazione discrezionale, nonostante la mancata attestazione dello stato di necessità, l'ulteriore periodo di diciotto mesi?Si segnala l'urgenza del riscontro alla presente.
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 40156 del 13.10.2004, di pari oggetto, si precisa quanto segue:
Considerato che gli ulteriori 18 mesi sono concedibili solo nei CASI PARTICOLARMENTE GRAVI, l'Amministrazione attiva l'intervento dell'ASL all'unico fine di accertare se la gravità del caso può richiedere, IN RELAZIONE ALLA PATOLOGIA CHE LO HA GIA' COSTRETTO AD ASSENTARSI, uno stato di necessità di possibili ulteriori assenze (fino a 18 mesi) per il recupero della capacità lavorativa. Tutto ciò a prescindere dallo stato di IDONEITA' o NON IDONEITA' TEMPORANEA del lavoratore risultante al momento della visita medico collegiale.
Si rileva altresì che, qualora il dipendente non rientrasse, a seguito del giudizio ASL, nei casi particolarmente gravi, superato il periodo di conservazione di cui al comma 5, e non essendo nella fattispecie applicabile l'ulteriore periodo del comma 7, l'Amministrazione deve procedere ai sensi dei commi 9 e 10.
Contratto correlato
SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE E CHIUSURA DEL CONTRATTO 1998/2001 PARTE NORMATIVA PER IL QUADRIENNIO 1998/2001 PARTE ECONOMICA PER IL BIENNIO 2000/2001 DEFINIZIONE DELLA PARTE ECONOMICA RELATIVA AL BIENNIO 2002/2003 - PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DI TUTTI GLI ENTI DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA
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