APPLICAZIONE ART.6 COMMA 20 D.P.R. 268/87 TRASFERIMENTO SU DOMANDA
10 luglio 1999
obsoleto
QUESITO
(*)
Con la presente, si richiede il parere in merito al comportamento che l'Amministrazione del Consorzio intercomunale fra i comuni di Hone, Bard, Donnas, Pontboset, Champorcher intende adottare in merito al seguente caso:
L'amministrazione del Consorzio ha trasmesso ai Sindaci dei Comuni e Presidenti delle Comunità Montane della Regione autonoma Valle d'Aosta avviso di mobilità , ai sensi dell'art.6 comma 20 del DPR 268/87 essendo vacanti nella pianta organica del Consorzio n.2 posti di assistente domiciliare IV° Q.F. , di cui uno a tempo pieno e uno a metà servizio (18 ore sett.).
Alla scadenza sono pervenute n.6 domande di cui una proveniente da persona residente in un Comune della Valle d'Aosta , ma dipendente in servizio presso un Ente pubblico fuori dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta. In considerazione dei fatto che a nostro avviso la normativa di riferimento per la mobilità risulta quella del DPR 268/87, non essendo ancora stato approvato il comparto unico regionale, tale domanda proveniente da fuori Regione deve essere accolta, naturalmente previa verifica ed accertamento della conoscenza della lingua francese da sostenere presso la nostra Amministrazione.
Si intende pertanto stilare regolare graduatoria dei titoli per la mobilità includendo con riserva la suddetta domanda.
Se verrà superata la prova di conoscenza della lingua francese verrà sciolta la riserva sulla inclusione nella graduatoria di tale richiedente.
PARERE
In riferimento alla nota prot. n. 395 datata 7 dicembre u.s. pari oggetto della S.V., si fa presente che allo stato attuale non esiste una norma a livello regionale che disciplini la mobilità esterna e che la materia verrà disciplinata nell'ambito del Comparto unico regionale con regolamento regionale, così come previsto dall'art. 47 della L.R. 54/98.
Si ricorda che l'accordo transitorio del contratto di Comparto Unico regionale sottoscritto tra I'A.R.R.S. e le OO.SS. in data 9 marzo 1999 prevede all'art. 9 "... fino a completa attuazione di quanto previsto nell'art. 7 trova applicazione la disciplina dei contratti collettivi vigenti ..." .
Si ritiene, quindi, che si possa obiettivamente applicare la norma statale in vigore, nella fattispecie l'art. 6, comma 20, del D.P.R. 268/87, osservando e rispettando tutte le disposizioni previste relativamente alla mobilità e alla verifica della conoscenza della lingua francese.