QUESITO
(*)
L'art. 3, comma 2, seconda parte del Regolamento di contabilità Comunale così recita: "in caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio finanziario, questo sarà sostituito, in tutte le sue funzioni, da un responsabile di procedimento appartenente alla stessa area, inquadrato nella categoria C2, in forza di delega fiduciaria".
Indubbiamente tale incarico produce un miglioramento nel servizio o, comunque, ne mantiene integri i livelli di funzionalità.
Si chiede se l'istituto di cui all'ad. 23 del C.C.R.L. ("incarichi per il miglioramento del servizio") può essere applicato alla predetta fattispecie, stante che la disciplina dell'istituto, parrebbe destinata a remunerare soluzioni organizzative originali e quindi a stimolare la capacità propositiva del personale dipendente.
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 1727 del 13 marzo u.s., di pari oggetto, tenendo presente il caso da Voi presentato, si risponde in modo sicuramente positivo circa la possibilità di remunerazione con l'istituto di cui all'art. 23 del C.CR.L. (incarichi per il miglioramento del servizio) con la precisazione che debbono essere rispettati i criteri previsti nell'art. 5 dello stesso contratto e definiti nel testo di accordo siglato in data 20 febbraio 2001.