Quesiti e pareri

15/09/2004

Accordo per l'individuazione delle voci retributive utili per gli accantonamenti TFR per il personale di cui all'art. 1 dell'accordo del 12/6/2000.

QUESITO

 

Visto il testo di accordo integrativo in oggetto, sottoscritto tra la Vostra Agenzia e le OO.SS. in data 26 agosto 2004, emerge che dall'1/8/2004 sulle seguenti indennità: bilinguismo, posizione e retribuzione di particolari responsabilità di cui agli artt.18/19/20 del CCRL del 12/6/2000, va applicato il contributo TFR.
Quanto sopra contrariamente a quanto prima stabilito, ovvero che le indennità citate NON dovevano far parte della base imponibile utile al TFR.
Ci permettiamo di elencare i quesiti che dovranno senz'altro essere risolti per poter elaborare le retribuzioni mensili, i modelli CUD e 770:
A) Se dal 1/8/2004 le indennità sopra citate sono utili al TFR, vanno anche assoggettate per i dipendenti in regime di TFS?
B) Se la risposta al punto A) è affermativa, come dovranno essere effettuati i conguagli per il periodo pregresso sia TFR che TFS?
C) Il periodo da prendere in considerazione per i conguagli è solo il mese di agosto? Oppure tutto il 2004?Oppure dall'1/5/2000, data di entrata in vigore del TFR?
D) Il contributo TFR va applicato a tutti i dipendenti soggetti a TFR a prescindere dal fatto che abbiano optato o meno ad un Fondo di Previdenza Complementare (vedere riferimenti alla premessa dell'Accordo Integrativo Prot. 318 che cita "omissis ai fini di dare attuazione all'art. 51 comma 4 del CCRL 12/6/2000": infatti l'art. 51 dà informazioni in merito ai fondi di previdenza complementare).

 

PARERE

 

Facendo seguito alla Vs. lettera del 16 settembre, Prot. n. 11407, attraverso la quale ponete dei quesiti in merito all’Accordo per l’individuazione delle voci retributive utili per gli accantonamenti TFR per il personale di cui all’art. 1 dell’accordo del 12/6/2000, con la presente Vi precisiamo e chiariamo quanto segue:
• La Circolare INPDAP n. 29 del 8/6/2000 ha specificamente previsto che affinché ulteriori voci, rispetto a quelle base, vengano ricomprese nella base di calcolo del TFR è necessaria una specifica definizione in sede di contrattazione di comparto. Su tale base in sede di ARRS si è, conseguentemente, proceduto alla definizione ed alla sottoscrizione dell’Accordo in oggetto;
• Punto A) della Vs. lettera: Logicamente, concernendo l’Accordo in oggetto l’individuazione delle voci retributive utili per gli accantonamenti TFR, non ha alcun effetto sui dipendenti che permangano in regime di TFS;
• Punto C) della Vs. lettera: Evidentemente il periodo da prendere in considerazione per eventuali conguagli è quello che decorre dalla data di entrata in vigore dell’accordo in oggetto;
• Logicamente, considerando che l’accordo riguarda l’individuazione delle voci retributive utili per gli accantonamenti TFR va applicato a tutti i dipendenti che risultino in regime di TFR.
Per maggior chiarezza si precisa che i dipendenti in regime di TFR possono essere schematicamente individuati come segue:
1) personale assunto successivamente al 31/12/2000;
2) personale che abbia esercitato l’opzione per il passaggio al regime del TFR contestualmente all’adesione ad un fondo pensione integrativo.