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Data:

28 gennaio 2003

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QUESITO

 

Con riferimento alla legge regionale 9/2000 e al contratto collettivo regionale di lavoro del personale appartenente ai livelli funzionali dell'Amministrazione regionale e degli enti locali della Valle d'Aosta, la scrivente Direzione chiede se:
il comma 3 dell'art. 5 del regolamento regionale 6/96 che recita "Ai concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali, può essere ammesso il personale regionale che abbia un'anzianità minima di cinque anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore e in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima" è abrogato, preso atto, altresì, che la tabella di equiparazione di cui all'allegato C) del contratto ha sostituito l'intero art. 5 e 62 del regolamento 6/96.

 

PARERE

   

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 2968/U.P. del 28.01.2003, di pari oggetto, si precisa che la tabella di equiparazione di cui all'allegato C) del CCRL del 12/06/2000 non ha abrogato gli artt. 5 e 62 del R.R. n. 6/96 ma ha semplicemente stabilito, in attuazione dell'art. 9 della L.R. 9/2000, equiparazioni tra le antecedenti qualifiche funzionali e le nuove posizioni economiche con riguardo, per quanto qui ci occupa, ai titoli di studio, alle prove concorsuali e alle loro modalità.

Contratto correlato