Vigili del Fuoco e Agenti forestali - coincidenza tra progressione economica verticale automatica" e progressione orizzontale - Stralcio del testo interpretativo tra ARRS e OO.SS. per l'applicazione dell'accordo per la definizione dei quadrienni normativi 2002/2005-2006/2009 e dei bienni economici 2006/2007-2008/2009"

Data:

7 ottobre 2008

Riferimenti:

QUESITO

 

Progressione “economica verticale automatica” dei Vigili del Fuoco e degli Agenti Forestali (ex Guardie Forestali) dalla posizione B2 alla posizione B3, si richiede come dare applicazione all’istituto della progressione orizzontale per questi profili per i quali è previsto il passaggio automatico alla posizione B3 dopo 5 anni di servizio ai sensi dell’art. 15 del CCRL 12.06.2000. Si richiede di specificare sia il caso in cui la progressione orizzontale nell’ambito delle posizioni retributive della posizione economica B2 coincida temporalmente con la progressione “economica verticale automatica” alla posizione B3, sia nel caso in cui non coincida temporalmente.

 

 

PARERE

 

 

Per quanto concerne il quesito riguardante l’applicazione dell’istituto delle progressioni orizzontali in relazione alle progressioni verticali automatiche dei Vigili del fuoco e degli agenti forestali si deve in primo luogo ribadire quanto già espresso nel primo comma dell’articolo 18; detta norma sancisce in modo inequivocabile che:

a)  restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 del C.C.R.L. 12 giugno 2000;

b)  la disciplina recata dagli articoli 18 e seguenti del C.C.R.L. 21 maggio 2008 influisce unicamente sulla progressione economica orizzontale attraverso l’attribuzione di posizioni retributive differenziate sulla base di una serie di parametri.

Nel caso prospettato i dipendenti partecipano alle progressioni orizzontali della posizione B2; qualora la procedura abbia esito positivo e vi sia coincidenza con la progressione verticale “automatica” alla posizione B3, in applicazione dell’art. 28, 1° comma, i dipendenti interessati sono inquadrati nella posizione retributiva della nuova posizione B3, uguale o immediatamente inferiore alla retribuzione fondamentale pregressa con l’assegno “ad personam” per la differenza.

Contratto correlato