Ulteriore integrazione di precedenti pareri circa l'applicazione delle norme in materia di fruizione frazionata del congedo parentale.

Data:

23 settembre 2016

Riferimenti:

Protocollo n. 752 / Obsoleto

QUESITO

Avuta lettura del parere da Voi espresso con lettera prot. n. 682/ARRS 2.3.3., si segnala che questa Amministrazione non è ancora in grado di evincere chiaramente se nel caso di richiesta di congedo parentale frazionato nella giornata di venerdi, con normale ripresa lavorativa il lunedi, il sabato e la domenica siano da conteggiare nel computo dei giorni di congedo parentale.

Infatto l'enunciato "Ciò che comunque rileva ai fini dell'applicazione dell'istituto è costituito, nel caso di utilizzazione frazionata, dalla necessità dell'effettivo rientro in servizio fra due periodi di fruizione del congedo parentale; questo è il discrimine per decidere se una giornata festiva o non lavorativa o di riposo o di riposo compensativo debbano rientrare o meno nel computo dei giorni di congedo parentale (...)" sembra ragionevolmente consentire di dire che, nella fattispecie sopra menzionata, il sabato e la domenica non vadano computati, ma, dal momento che questo scontra con l'applicazione della norma a livello regionale e di diversi enti locali, prima di procedere al ricalcolo delle giornate concesse, vorremmo avere la certezza di avere compreso chiaramente quanto da Voi esposto.

PARERE

A riscontro della Vs. nota con la quale si chiede un’ulteriore delucidazione dei precedenti pareri di questa Agenzia prot. 649/ARRS del giorno 27 luglio 2016 e 682 del gioRno 11 agosto 2016 in merito alla fruizione frazionata del congedo parentale, si comunica quanto segue.

A maggior chiarimento di quanto riportato nei pareri sopraccitati, si ritiene di fare cosa utile portando due esempi che dovrebbero dissipare i residui dubbi per l’applicazione dell’istituto in esame.

Primo caso: per il dipendente che ha beneficiato di congedo parentale nei giorni di mercoledì e giovedì, se riprende il lavoro nella giornata di venerdì, il sabato e la domenica non sono conteggiati come giorni di congedo parentale sempreché il dipendente abbia l’orario di lavoro articolato su cinque giorni ed il venerdì sia giorno lavorativo.

Secondo caso: per il dipendente che beneficia di un certo numero di giorni compreso il venerdì, il sabato e la domenica successivi si contano nei giorni di congedo parentale sempreché il sabato non sia lavorativo o sia stata comunque resa la prestazione lavorativa.

Contratto correlato