Quesiti e pareri

07/10/2008

Stipendio dei dipendenti con contratto a tempo determinato - Stralcio del testo interpretativo tra ARRS e OO.SS. per l'applicazione dell'accordo per la definizione dei quadrienni normativi 2002/2005-2006/2009 e dei bienni economici 2006/2007-2008/2009

QUESITO

 

Si richiede un chiarimento circa le modalità di calcolo relative agli aumenti retributivi. L'articolo 32, comma 1 del CCRL in questione prevede un incremento della retribuzione corrisposta, ai sensi del CCRL del 22 maggio 2006, per gli anni 2006 e 2007. II comma 2 del medesimo articolo prevede un ulteriore incremento per gli anni 2008 e 2009. Pertanto, a seguito dell'applicazione degli aumenti soprariportati, un dipendente inquadrato, a titolo esemplificativo, nella categoria B, posizione B2 percepirà i seguenti importi mensili: Posizione B2 - stipendio al 31.12.2007 € 1.575,16 (comprensivo degli aumenti di cui all'art. 32, comma 1 del CCRL 21/05/2008) - Stipendio al 01.01.2008 € 1.613,67 (comprensivo degli aumenti di cui all'art. 32, comma 2 del CCRL 21/05/2008). L'articolo 28, comma 4 del CCRL del 21 maggio 2008 prevede che i dipendenti con contratto a tempo determinato siano collocati, a far data dal 1 gennaio 2008, nella prima posizione retributiva, alla quale corrisponde, in base ai dati riportati nella tabella G), colonna 2, allegata al nuovo CCRL, un importo annuale pari a € 18.281,95 (importo mensile € 1.523,50). Tale importo risulta inferiore rispetto allo stipendio tabellare dovuto al 31 dicembre 2007 (€ 1.575,16). Poiché pare anomalo, in costanza di rapporto di lavoro, corrispondere dal 1 gennaio 2008 una retribuzione inferiore a quella dovuta al 31 dicembre 2007 (comprensiva degli arretrati riconosciuti dal nuovo contratto), si chiede conferma di tale lettura e, se così fosse, se per il personale con contratto a tempo determinato tale differenza debba essere compensata mediante un assegno ad personam oppure se le somme indicate quali arretrati contrattuali debbano essere considerate come voce "una tantum".

 

 

PARERE

 

 

Si concorda sul fatto che, nel caso prospettato, la differenza debba essere compensata da un assegno “ad personam”.