Sostituzione di personale in distacco sindacale retribuito

Data:

7 maggio 2001

Riferimenti:

Obsoleto obsoleto

 

QUESITO

 

 (*)

 

Come sicuramente già a Vs. conoscenza, questa Amministrazione, dall'anno 1999, ha concesso ad un dipendente il distacco sindacale retribuito.

Mentre per il primo anno, dal 01.02.1999 al 31.12.1999, il distacco era stato concesso per un periodo ben definito, a decorrere dall'01.01.2000 il distacco è stato concesso, sostanzialmente, a tempo indeterminato come anche da Voi preso atto con nota n. 370 del 21.09.1999.

Si richiede ora, in relazione alla necessità di sostituire il dipendente in questione ed al fine di garantire un minimo di continuità ed efficienza ai servizi interessati, se anche la sostituzione del dipendente stesso possa avvenire a tempo indeterminato e, comunque, sino al suo eventuale rientro in servizio.

 

 

 

 

PARERE

 

 

 

In riferimento alla Vs. nota prot.n. 6111 del 05.07.2001, di pari oggetto, si precisa che l'accordo ARRS - OO.SS. recepito con delibera di Giunta n. 4292 del 23.11.98 all'articolo 4 prevede che il personale posto in distacco sindacale può essere sostituito con personale a tempo determinato di pari livello o con l'attribuzione di mansioni superiori a "cascata" al personale già in servizio con conseguente possibilità di assunzione a tempo determinato in sostituzione del personale incaricato di mansioni superiori.

Dette modalità di sostituzione valgono per tutta la durata del distacco così come previsto dall’art. 16 punto a) del CCNL 94/97, tuttora applicabile agli Enti locali della Valle d’Aosta fino al completamento della parte normativa del CCRL.

 

 

Contratto correlato