Quesiti e pareri

27/05/2008 Prot. 264/2008

Richiesta parere in materia di permessi testimoniali

QUESITO

 

Al Sindaco e al tecnico comunale è stato intimato di comparire al Tribunale di Aosta quali testi in una causa tra privati, connessa ad una richiesta di rilascio di concessione edilizia (causa tra i proprietari ed il professionista incaricato del progetto, con interessi nella successiva vendita dell'immobile. Essendo stati convocati come persone fisiche e non in qualità di Sindaco e dipendente comunale, essendo però evidente che le informazioni di cui sono a conoscenza sono strettamente connesse al loro incarico all'interno di questo Comune, si richiede se:

- il Sindaco possa usufruire di permesso amministrativo retribuito connesso alla carica ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della l.r. 23/2001;

- il tecnico debba essere considerato in trasferta per motivi di lavoro;

- o, in alternativa, debbano richiedere ore di ferie.

 

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota protocollo n. 1624/1-8-3 del 03/04/2008, di pari oggetto, si ritiene di poter rispondere che nel caso da Voi esposto, del Sindaco e del tecnico comunale ai quali sia stato intimato di comparire al tribunale quali testi in una causa tra privati, convocati come persone fisiche e non in qualità della carica ricoperta, per quanto riguarda il Sindaco non è applicabile la L.R. n. 23/2001.

Per quanto riguarda il tecnico comunale, invece, come nel caso in cui si tratti di un qualsiasi dipendente di un ente facente parte del comparto unico regionale, si rimanda alla risposta già fornita all’Amministrazione regionale in data 19/06/2003 (prot.n. 392/ARRS), esaminabile nella sua integrità nel sito della scrivente Agenzia, della quale si riporta, di seguito, un estratto:

Permessi testimoniali

Nel caso in cui siano prestati degli interventi testimoniali in procedimenti penali e civili nell'interesse dell'Amministrazione di appartenenza, tali interventi vengono considerati attività lavorativa a tutti gli effetti.

Laddove la testimonianza non è resa nell'interesse dell'Amministrazione di appartenenza l'assenza deve essere imputata a ferie, permesso breve oppure, come specificato nell'elenco di cui al punto successivo, a permesso per particolari motivi.

Permessi lettere d) e  d bis )

Gli eventi già disciplinati da specifiche norme contrattuali o di legge sono esclusi dai permessi retribuiti di cui all'art. 8 lettere d) e d bis).

Un elenco indicativo ma non esaustivo dei motivi di concessione del congedo per motivi particolari è il seguente:

·       nascita dei figli (fino a 3 giorni decorrenti dal giorno della nascita o. in caso di attività lavorativa prestata in quella giornata, decorrenti dal giorno successivo la nascita);

·       primo inserimento dei figli di età inferiore ai tre anni all'asilo nido;

·       assistenza al figlio minore malato affetto da grave patologia e ricoverato;

·       accompagnamento di un parente entro il 2° grado o di un affine entro il 1° grado, anche non conviventi, non autosufficiente a visita medica, a condizione che la documentazione relativa attesti una durata del tempo necessario all'accompagnamento superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero;

·       accompagnamento di un familiare ad una visita medica specialistica fuori Valle;

·       impossibilità o difficoltà di raggiungere la propria sede di lavoro per chiusura delle strade a seguito di evento calamitoso;

·      interventi testimoniali in procedimenti giudiziali penali o civili resi non nell'interesse dell'Amministrazione.