Quesiti e pareri

20/09/2016 Prot. 742/2016

Richiesta di revisione di precedente parere ARRS.

QUESITO

In data 10/12/2015 con nota prot. n. 858/2015, codesta Agenzia esprimeva parere sfavorevole in merito all'istanza prodotta dalla Dott.ssa *** a questo Ente tendente ad ottenere la liquidazione dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute.

A seguito della richiesta avanzata dall'interessata all'ARRS con posta certificata in data 28/06/2016 e finalizzata alla revisione e all'aggiornamento della posizione assunta alla luce delle intervenute pronunce giurisprudenziali e della Corte Costituzionale, codesta Agenzia, con nota del 12/07/2016 prot. n. 603/ARRS, faceva rilevare, con motivazione, la necessità che la formulazione della richiesta provenisse dall'Ente interessato.

Nel recepire l'osservazione dell'Agenzia e nel precisare che i riferimenti, le argomentazioni e le deduzioni esposte dalla Dott.ssa *** non possono essere fatte proprie dal Comune *** (ipotesi questa che escluderebbe la necessità di richiedere ulteriore parere) si ritiene tuttavia che le stesse forniscano spunti di riflessione ed ulteriori elementi di giudizio per la formulazione di un parere definitivo, che pertanto viene ufficialmente richiesto.

PARERE

A riscontro della richiesta pervenuta dalla codesta Amministrazione comunale per evidenziare le ulteriori considerazioni sollevate dalla Dott. *** al fine di ottenere la revisione del parere ARRS prot. 858/2015 in materia di liquidazione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, si comunica quanto segue.

Questa Agenzia pur confermando quanto a suo tempo già comunicato con il sopraccitato parere, avendo esaminato la decisione della Corte di giustizia europea del 20 luglio 2016 ed in considerazione sia della posizione apicale della Dott. *** nonché di quanto riportato, in particolare nei punti 27 e 28 delle pregiudiziali della citata sentenza, ritiene che codesta Amministrazione debba accertare se vi siano stati oggettivi impedimenti di gravità tale da inibire la fruizione delle ferie da parte della Dirigente; spetterà a codesta Amministrazione valutare i mezzi più idonei per effettuare il detto accertamento. Resta fermo che dovranno risultare i momenti in cui si è manifestata l’impossibilità di fruizione delle ferie con le relative motivazioni. Nel caso in cui l’accertamento evidenziasse i suddetti impedimenti si potrà procedere al pagamento delle ferie non fruite mentre, ovviamente, in caso di esito negativo nulla sarà dovuto.

sentenza corte europea 20-07-2016

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