Quesiti e pareri

31/07/2014 Prot. 816/2014

Richiesta di parere in merito alla concessione del premio straordinario di anzianità di cui all'art. 169 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.

 

 

QUESITO

 

L'Office Régional du Tourisme, ente strumentale della Regione per lo svolgimento dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica istituito a far data dal 1° luglio 2009 con L.R. 26 maggio 2009 n. 9, è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi delle Aziende di informazione ed accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT) dal 1° gennaio 2010, soppresse dalla medesima data. I rapporti di lavoro in essere alla data del subentro proseguono, senza interruzione, con l'Office Régional du Tourisme, con conservazione della posizione giuridica e del trattamento economico in godimento.

Le AIAT sono state istituite ai sensi dell'articolo 12 e seg. della L.R. 15 marzo 2001 n. 6, che all'articolo 31 abroga la L.R. 29 gennaio 1987 n. 9 la quale istituiva le APT (Aziende di promozione turistica).

Il personale delle AIAT "appartiene al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta e i relativi contratti regionali sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali" (art. 27 L.R. n. 6/2001).

La disciplina del personale delle precedenti APT attiene alla L.R. 2 marzo 1992 n. 4 ed in particolare all'art. 1 che definisce quanto segue: "al personale delle APT si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per il personale dell'Amministrazione regionale".

Quanto sopra riassume a ritroso la storia della gran parte del personale attualmente impiegato presso l'Office Régional du Tourisme.

Una piccola parte di personale dipendente dell'Office Régional du Tourisme (n. 3 unità) proviene, attraverso mobilità volontaria diretta, avvenuta nel 2010/2011 a seguito delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 3838 del 30 dicembre 2009 e n. 778 del 26 marzo 2010, riferite all'approvazione della pianta organica dell'Office Regionale du Tourisme. Al personale in forza presso il punto informazioni sito in Piazza Chanoux ad Aosta e gestito appunto dall'Assessorato al Turismo, viene data la possibilità di entrare a far parte dell'organico del personale dell'Office Régional du Tourisme, attraverso una mobilità volontaria, tale per cui solo 3 di loro hanno formulato tale richiesta, mentre altri hanno optato per rimanere in carico all'Amministrazione Regionale, restando quindi dipendenti dell'Assessorato regionale al Turismo.

Da un lato tale personale quindi ha avuto la possibilità di scegliere se restare nell'Amministrazione Regionale o passare all'Office Régional du Tourisme, a differenza del personale delle AIAT che è transitato senza interruzione e senza possibilità di scelta poiché le AIAT sono state soppresse e le loro funzioni assorbite e trasferite all'Office Régional du Tourisme. Dall'altro lato, come si evidenzia in alcuni passaggi delle due delibere della Giunta regionale sopra citate "la funzione di erogazione di informazioni turistiche concernenti l'intero territorio regionale non è più di competenza dell'Assessorato regionale al turismo bensì dell'Ente strumentale della Regione a tali funzioni e a tali fini istituito" (DGR 3838/2009), "di approvare il trasferimento della gestione dell'ufficio di informazioni turistiche regionale di Aosta dalla Direzione promozione e marketing dell'Assessorato turismo sport commercio e trasporti all'Office Régional du Tourisme al fine di concentrare la gestione dell'informazione e dell'accoglienza turistica regionale presso un unico Ente a tali fini istituito".

Altrettanto, è da evidenziare che tale punto informazioni ed il relativo personale non viene inserito né citato nella Legge n. 9/2009, istitutiva dell'Office Régional du Tourisme.

Tutto ciò premesso, con la presente siamo a richiedere Vs parere in merito all'applicazione al personale attuale dell'Office Régional du Tourisme (di entrambe le provenienze, ovvero AIAT e punto informazioni dell'Assessorato al Turismo in Aosta) delle disposizioni di cui all'articolo 169 del T.U. e precisamente in riferimento ai premi straordinari di anzianità. Il personale che oggi raggiunge i 20 o 30 anni di anzianità, evidentemente li ha maturati nel corso della sua carriera professionale presso le APT e le AIAT, gli uni (che peraltro avevano liquidato tali premi in virtù dell'articolo 49 del C.C.R.L. 12 giugno 2000 e dei pareri da Voi stessi rilasciati - pareri n. 443/2008 e n. 206/2009 ) e presso l'Amministrazione Regionale, gli altri.

Ci si domanda infatti se l'Office Régional du Tourisme debba proseguire nell'applicazione dell'articolo del T.U. di cui all'oggetto.

  

PARERE

   

In relazione alla richiesta di parere di cui in oggetto in materia di corresponsione del premio straordinario di anzianità per i dipendenti oggi facenti parte dell'URT si rassegnano, qui di seguito, le osservazioni di questa Agenzia.

L'attuale ufficio regionale per il turismo (URT) di cui alla legge regionale n. 9/2009 costituisce l'ultima evoluzione, in ordine di tempo, dell'ente investito delle competenze in materia di promozione, informazione, assistenza ed accoglienza turistica; precedentemente, infatti, dette funzioni erano svolte dalle AIAT (legge regionale n. 6/2001 e successive modificazioni) ed ancora prima dalle APT di cui alla legge regionale n. 9/1987 in armonia con quanto previsto, a livello nazionale dalla legge n. 217/1983. Le APT, a loro volta, erano subentrate alle Aziende autonome di soggiorno e turismo.

La legge regionale n. 9/1987 stabiliva che lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle APT erano definiti con legge regionale e l'art. 1 della legge regionale n. 4/1992 prevedeva che al personale APT si applicassero le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per il personale regionale.

All'epoca della citata legge regionale n. 4/1992, il riconoscimento dei premi di anzianità ventennale e trentennale effettiva presso l'Amministrazione regionale era disciplinato dall'art. 184, comma 7 della legge regionale n. 3/1956 e spettava oltre che ai dipendenti regionali anche a coloro che facevano parte della pianta organica di enti o uffici assorbiti dalla Regione. Detti premi erano commisurati rispettivamente a due o tre mensilità intere degli emolumenti in atto fruiti alla data del compimento delle citate anzianità. Il CCRL 12 giugno 2000 (art. 49) dispose oltre alla cessazione dell'applicazione dell'art. 184, comma 7 della legge regionale n. 3/1956, la rideterminazione dei premi stabilendo che le due o tre mensilità intere dovevano essere riproporzionate ai ratei maturati alla data del 01 gennaio 2002 e con l'adozione del testo unico di cui in oggetto si è stabilito di estendere il beneficio anche ai dipendenti transitati in servizio presso altri enti del comparto unico a seguito del trasferimento di funzioni indipendentemente dal fatto che fosse stata concessa o meno ai dipendenti la facoltà di opzione.

I dipendenti delle APT, pertanto, beneficiavano dei premi di anzianità esattamente come i dipendenti regionali in quanto equiparati per legge nello stato giuridico e nel trattamento economico.

Allorquando il legislatore regionale pose nuovamente mano alla disciplina dell'organizzazione turistica (legge regionale n. 6/2001) ritenne di sostituire le APT con le "Aziende di informazione e accoglienza turistica" (AIAT) e stabilì all'art. 32 (disposizioni transitorie) che le APT regolarmente costituite fossero trasformate in AIAT e che le neonate Aziende succedessero in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle ex APT e pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 6/2001. A ciò si aggiunga che l'art. 27 della medesima legge regionale stabiliva che il personale delle Aziende entrava a far parte del comparto unico e che per esso trovavano applicazione le norme della legge regionale n. 45/1995.

Con l'attuale normativa di riferimento - legge regionale n. 9/2009 - è stato stabilito (art. 12) che il personale dell'Office appartiene al comparto unico regionale ed il relativo rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi stipulati dall'ARRS; con specifica norma transitoria (art. 14, comma 6) la nuova legge ha stabilito che a far data dal giorno 01 gennaio 2010 l'URT subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle AIAT e che gli sono trasferite tutte le risorse umane, finanziarie, patrimoniali e strumentali e che i rapporti di lavoro  in essere proseguono senza interruzione con il detto URT. A ciò si aggiunga che l'art. 13 della sopraccitata legge regionale n. 9/2009 ha previsto che ogni riferimento contenuto nelle leggi o nei regolamenti regionali alle AIAT è da intendersi riferito all'URT.

Dalla sommaria esposizione della normativa sopra riportata emergono alcuni punti utili ai fini della nostra indagine:

  1. i dipendenti delle APT erano equiparati ai dipendenti regionali e, pertanto, potevano beneficiare dei premi ventennali e trentennali legati all'anzianità di servizio;
  2. le APT sono state trasformate in AIAT e non vi è stata soppressione degli enti "APT" e rifondazione di nuovi enti ma, più semplicemente, una prosecuzione, senza soluzione di continuità, da parte delle AIAT delle funzioni fino a quel momento svolte dalle APT;
  3. anche nel passaggio da AIAT ad URT vi è stato un subentro del nuovo ente in tutti i rapporti facenti capo alle AIAT ed i relativi dipendenti proseguono l'originario rapporto di lavoro;
  4. anche per quanto concerne la disciplina della corresponsione dei premi di anzianità vi è stata successione di norme a seguito della quale, come già accennato, il premio, pur modificato nella misura, è rimasto in vigore.

Si ritiene, in conclusione, che nel caso sia accertato che vi sia stato trasferimento delle funzioni (aspetto per il quale si raccomanda l'acquisizione di un parere da parte dell'Amministrazione regionale) nel passaggio tra i vari enti succedutisi nelle competenze in materia di promozione, informazione, assistenza ed accoglienza turistica, i dipendenti delle APT, poi trasferiti agli enti via via subentrati, abbiano diritto alla corresponsione del premio straordinario di anzianità, mentre restano forti dubbi su detta corresponsione per quanto concerne i dipendenti ex regionali già inquadrati nell'ufficio informazioni di Aosta e che hanno optato per un cambiamento dell'ente presso il quale prestare la propria attività lavorativa essendo venuto meno, in tale ultima ipotesi, il requisito della "fedeltà all'ente" che rappresenta la base per l'attribuzione di premi di anzianità ventennale e trentennale.