Quesiti e pareri

09/09/2011 Prot. 686/2011

Richiesta di parere in materia di trattamento del giorno festivo di riposo settimanale lavorato.

QUESITO

  

L'art. 057 "Trattamento per attività prestata in giorno festivo-riposo compensativo (artt. 7bis CCRL 24/12/2002, 2 CCRL 04/08/2004 e 3 CCRL 21/05/2008)" dell'accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta prevede:

"Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 127, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo."

L'ARRS in una precedente risposta (ribadita in data 07/07/2008 prot. 330/ARRS) riporta "Il trattamento previsto dal comma 1 dell'art. 7bis (...) è da applicarsi al caso del dipendente che è chiamato a prestare attività lavorativa straordinaria nel giorno di riposo settimanale.

Il dipendente matura il diritto a compensare un numero di ore pari a quelle lavorate nel giorno di riposo settimanale..."

Si richiede quanto segue:

- il riposo compensativo è un diritto e quindi non un obbligo per il dipendente?

- se il dipendente, chiamato a lavorare la domenica, in occasione di consultazioni elettorali, non esercita il diritto al riposo compensativo, quale compenso per lavoro straordinario gli deve essere corrisposto?

   

PARERE

  

Il riposo settimanale, ai sensi dell’art. 056 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” sottoscritto in data 13 dicembre 2010, si fruisce normalmente la domenica e non deve essere inferiore alle 24 ore. Detta norma pattizia esplicita il disposto costituzionale di cui all’art. 36, terzo comma della Costituzione che prevede “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.” nonché le previsioni di cui all’art. 9 della legge 08/04/2003, n. 66. In tale ultima disposizione, oltre a ritrovare i concetti suesposti del riposo fissato di regola alla domenica e della necessità che esso si protragga per almeno ventiquattro ore consecutive, si sancisce anche la possibilità che i contratti collettivi possano introdurre modificazioni ma nel rispetto comunque delle previsioni di cui all’articolo 17, quarto comma della stessa legge n. 66/2003 nel quale si stabilisce che le eventuali deroghe (per le attività contemplate dai commi 1, 2 e 3) sono ammissibili solamente a condizione che al lavoratore siano riconosciuti periodi equivalenti di riposo compensativo ovvero, ma solamente in casi eccezionali e per impossibilità oggettiva di riposo compensativo, che al lavoratore sia accordata una protezione appropriata.

 
Fatte le suesposte necessarie premesse si deve ora rilevare che il riposo settimanale non è un semplice diritto né un obbligo ma è stato qualificato, seppure con datata decisione della Corte costituzionale, quale “diritto soggettivo perfetto ed irrinunciabile e costituzionalmente garantito” (Corte cost. 7 luglio 1962, n. 76). Non pare, quindi, che si possa configurare un mancato esercizio del diritto al riposo compensativo in quanto qualora il dipendente, che abbia adempiuto al proprio debito orario, non si attivasse in tal senso sarebbe compito del Dirigente provvedervi; a quanto appena riportato si aggiunga che, ai sensi dell’art. 2113, primo comma, del Codice civile, le rinunce a diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi non sono valide.
Appare, infine, interessante rilevare che, in materia di assenze legate allo svolgimento di operazioni elettorali, la Corte costituzionale con sentenza n. 452 del 13 dicembre 1991, ha disposto: “Per tutte le elezioni disciplinate da leggi della Repubblica (o delle regioni secondo il letterale disposto di cui all’art. 119 del D.P.R. n. 367/1957 n.d.r.), coloro che adempiono qualsiasi funzione nelle relative operazioni hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata di esse e i giorni di assenza dal lavoro compresi in tale periodo sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Da tale equiparazione legislativa (prevista dal sopraccitato art. 119 del D.P.R. n. 361/1957 – n.d.r.) discende che, come nel normale svolgimento del rapporto di lavoro matura per il lavoratore il diritto al riposo settimanale, allo stesso indubbiamente spetta il recupero immediato del riposo festivo perduto a causa dell’attività svolta nelle operazioni elettorali. …”.
 
Nel caso segnalato da codesto Comune, in conclusione, trova applicazione il disposto di cui all’art. 057, comma 1 del sopraccitato Testo unico.