Quesiti e pareri

Richiesta di parere in materia di telelavoro.

 

QUESITO

   

Un dipendente è attualmente inserito presso una comunità terapeutica psichiatrica in regime residenziale per un progetto terapeutico di recupero di cui all’art. 077 del testo di accordo del testo unico prot. n. 616 /13.12.2010 -. Si chiede se il luogo di lavoro presso una comunità terapeutica possa considerarsi compatibile con le tipologie indicate all’art. 2 comma 2 della L.R. 18 aprile 2008 n. 16.

   

PARERE

   

E’ necessario premettere che il quesito posto, concernendo l’applicazione di norme di legge, esula dalla competenza dell’ARRS ma che, in un’ottica di fattiva collaborazione, si ritiene di fornire comunque le indicazioni richieste fermo restando che le stesse hanno valore limitato al fatto di rappresentare unicamente l’opinione di questa Agenzia.
La problematica segnalata da codesta Amministrazione riguarda, in particolare, la possibilità di effettuazione delle prestazioni di telelavoro presso una struttura residenziale per la terapia psichiatrica secondo le previsioni di cui all’art. 2, comma 2 della legge regionale n. 16/2008. Premesso che il dipendente in malattia non può lavorare, si deve sottolineare che il citato articolo 2, al primo comma stabilisce che è compito del datore di lavoro accertare l’idoneità del luogo di lavoro nel quale il dipendente chiede di svolgere le prestazioni di telelavoro e, pertanto, questa agenzia non può certamente sostituirsi a codesta spett. Amministrazione per formulare un giudizio che non le compete.
E’, tuttavia, necessario evidenziare che appare difficile garantire il rispetto di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal telelavoro, previsti dall’art. 098 del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta, nell’ambito di una struttura sanitaria psichiatrica i cui limiti, soprattutto, ad esempio, in materia di tutela dei dati personali utilizzati per l’attività lavorativa e di conservazione di password, sono più che evidenti, particolarmente nel caso in cui non siano presenti locali di degenza a destinazione d’uso singolo di cui il lavoratore di codesta Amministrazione stia beneficiando.
In secondo luogo appare dubbio che le tre tipologie di telelavoro contemplate dal citato art. 2, secondo comma possano ricomprendere una struttura sanitaria in quanto quest’ultima non rientra certamente nelle tipologie telecentrale o convenzionato. Non la prima poiché la struttura sanitaria non può considerarsi sede periferica (destinata istituzionalmente al telelavoro n.d.r.) di codesta Amministrazione, gestita con altre istituzioni; non la seconda in quanto, presumibilmente non vi è convenzione tra codesta Amministrazione e la struttura sanitaria (e non potrebbe nemmeno esservi) per lo svolgimento dell’attività lavorativa presso un ente diverso da quello di appartenenza.
Qualche perplessità potrebbe affacciarsi relativamente alla tipologia domiciliare soprattutto in considerazione del fatto che essendovi un progetto terapeutico si può anche ipotizzare, secondo i principii espressi dall’art. 14 della legge 08/11/2000, che il lavoratore possa essere considerato domiciliato (o abitante, secondo la terminologia usata dall’art. 2, comma 2, lett. “a” della legge regionale n. 16/2008) nella struttura terapeutica. Si tenga anche conto, infatti, che l’art. 101 del citato testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta, prevede alla lettera “c” del primo comma che, nel caso di eccesso di domande rispetto ai posti disponibili, si debba procedere alla redazione di una graduatoria alla cui definizione le condizioni di grave disagio personale basato sulle particolari condizioni psico-fisiche attribuiscono particolare rilievo contribuendo ad incrementare la domanda del lavoratore di 5 punti.
Un’ultima (ma non per questo meno importante) considerazione dev’essere fatta con riguardo al disposto di cui all’art. 077, primo comma, lett. “a” del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta nel quale si stabilisce che per i dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche impegnate in un progetto di recupero, come nel caso di specie, possano essere attuate varie misure di sostegno fra le quali la garanzia della conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi secondo le disposizioni contrattuali in materia di malattia; da ciò si può anche desumere che in taluni casi il regime di ricovero sia in radice incompatibile con l’attività lavorativa mentre le altre misure (lett. “b”, “c” e “d”) ammettono la prosecuzione dell’attività lavorativa.
In conclusione, fermo restando quanto già accennato in apertura della presente nota, circa il precipuo compito di valutazione sul luogo di telelavoro demandato al datore di lavoro, quest’ultimo dovrà necessariamente tenere anche conto della situazione personale del lavoratore sulla base delle risultanze mediche.