Richiesta di parere in materia di salario di risultato in caso di congedo per maternità.

Data:

4 aprile 2012

Riferimenti:

Protocollo n. 509

  

QUESITO

   

L'Ente scrivente ha liquidato nell'anno 2008 il salario di risultato per l'anno 2007, applicando la previsione contrattuale di cui all'art. 11, comma 1 del CCRL 24.12.2002, specificante il trattamento economico spettante alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri usufruenti del congedo per maternità.

Tale trattamento economico prevedeva l'erogazione della retribuzione fissa mensile, delle quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione. Il salario di risultato, non configurandosi quale quota fissa e ricorrente, non è stato liquidato ai dipendenti durante il periodo di congedo per maternità, in linea anche con il parere ARRS in data 05.02.2003, relativo all'applicazione dell'art. 11 del CCRL 24.12.2002.

In data 18.08.2008, una O.S. di categoria, a nome di una dipendente dell'Ente che nel corso dell'anno 2007 aveva usufruito del congedo per maternità, richiedeva la liquidazione integrale del salario di risultato per l'anno 2007. In data 20.08.2008, l'ente scrivente precisava che il salario di risultato era stato rapportato al periodo di effettivo servizio, in base alle disposizioni contrattuali ed al parere ARRS sopra citati.

In data 10.01.2012, la dipendente, tramite uno studio legale ha rinnovato la richiesta di integrale liquidazione del salario di risultato per l'anno 2007, preannunciando che in difetto agirà giudizialmente.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di conoscere se a fronte della pretesa avanzata dalla dipendente, di liquidazione integrale del salario di risultato riferito all'anno 2007, deve intendersi confermato il parere ARRS del 5.02.2003 ed è quindi da ritenersi corretta la liquidazione del salario di risultato rapportato al periodo di effettivo servizio, con esclusione del periodo di congedo per maternità.

   

PARERE

  

A riscontro di quanto richiesto con nota del giorno 24 gennaio 2012 indirizzata al CELVA e da quest’ultimo trasmessa, con nota prot. 1131 del giorno 05 marzo 2012 per competenza a questa Agenzia, riguardante la conferma del parere di questa Agenzia datato 02 maggio 2003 in materia di corresponsione del salario di risultato per le dipendenti in gravidanza, si segnala che detto parere risulta tuttora valido con l’unica precisazione che attualmente l’Amministrazione regionale, con contratto successivo a quello cui si fa riferimento nel sopraccitato parere ARRS del giorno 02 maggio 2003, ha mutato indirizzo applicativo consentendo la liquidazione del salario di risultato anche per i periodi di assenza durante il congedo per maternità. Resta fermo ad avviso di questa Agenzia che risulta prevalente la disposizione di cui all’art. 063, comma 1 (ex art. 11 CCRL 24/12/2002) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta. 

Contratto correlato