Quesiti e pareri

30/01/2012 Prot. 131/2012

Richiesta di parere in materia di permessi per visite mediche ed accertamenti sanitari ai sensi dell'art. 061 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." sottoscritto in data 13 dicembre 2010."

   

QUESITO

  

Come si concilia la disposizione dell'art. 061, comma 1, nel caso in cui un dipendente chieda il permesso per una visita specialistica in orario di servizio e non svolga attività lavorativa né prima né dopo la visita medica, pur tenendo conto che i tempi necessari per accedere alla struttura sanitaria, la visita e il ritorno alla sede di lavoro siano ampiamente ricompresi nell'orario di servizio.

Per meglio comprendere il quesito si espone di seguito un esempio:

orario di servizio in entrata - ore 8.00

visita medica - ore 9.00

tempo necessario per raggiungere la struttura che eroga la prestazione 30 minuti

tempo di visita certificato dalle 9.00 alle 9.30 - 30 minuti

tempo necessario per rientrare al lavoro - 30 minuti

Secondo i disposti contrattuali il dipendente avrebbe dovuto prendere servizio alle ore 8.00, lavorare sino alle 8.30 e successivamente alla visita, riprendere il lavoro alle ore 10.00 -.

A parere della scrivente il permesso concesso è pari a 1 ora (30 minuti per la visita e 30 minuti per il rientro in servizio) e rimane a carico del dipendente giustificare l'assenze di 1 ora (dalle 8.00 alle 9.00).

Come deve comportarsi l'Amministrazione nel caso in cui il dipendente non prenda servizio alle ore 8.00?

  

L'Amministrazione scrivente conteggia il tempo necessario per raggiungere il luogo della prestazione ed il tempo necessario per il rientro in questi casi:

a) il dipendente prende servizio prima e dopo la visita;

b) il dipendente non prende servizio né prima né dopo la visita in quanto sia il viaggio di andata sia quello di ritorno hanno una durata che va oltre il suo orario di servizio, sia in entrata che in uscita;

c) il dipendente prende servizio prima della visita e dopo la prestazione sanitaria non rientra in servizio in quanto il tempo necessario per raggiungere il luogo della prestazione va oltre il suo orario di servizio;

d) il dipendente non prende servizio prima della visita, in quanto il tempo necessario per raggiungere il luogo della prestazione è anticipato rispetto al suo orario e dopo la prestazione sanitaria rientra in servizio;

A un dipendente che ha una visita specialistica e non prende servizio né all'inizio del suo orario né entro la fine del suo orario di servizio, pur potendolo fare in quanto il tempo necessario per raggiungere il luogo della prestazione non copre interamente le ore di lavoro mancanti, è corretto conteggiare solamente il tempo in cui è stata effettuata la visita specialistica che risulta dalla certificazione rilasciata dalla struttura che ha erogato la prestazione stessa?

  

PARERE

 

E’ necessario rammentare che la disciplina pattizia dei permessi per visite mediche ed accertamenti sanitari prevede, pregiudizialmente, che sia accertata l’impossibilità oggettiva di effettuarli fuori dell’orario di lavoro non essendo, pertanto, sufficiente, ad esempio, la scomodità di effettuazione al di fuori dell’orario stesso.
 
Venendo ai casi particolari riportati da codesto spett. Ente, relativamente al primo e fermi restando gli eventuali risvolti disciplinari legati all’assenza non autorizzata dal servizio, si ritiene condivisibile la soluzione ipotizzata in quanto se il dipendente pur avendo la possibilità di prendere servizio, recarsi alla visita, effettuarla e rientrare in servizio e riprendere la propria ordinaria attività lavorativa, non provvede in tal senso (ovvero vi provvede solo in modo parziale) si renderà responsabile del mancato adempimento del debito orario settimanale e lo svolgimento della visita medica (con il relativo tempo per raggiungere il luogo della prestazione e per il rientro in servizio) potrà giustificare unicamente i periodi di assenza strettamente a ciò necessari e, di conseguenza, dovrà provvedere, tramite specifica autorizzazione con altri istituti contrattuali, a giustificare il rimanente tempo di mancata prestazione dell’attività lavorativa.
 
Anche nel caso in cui –seconda fattispecie comunicata da codesto Ente e fatte salve anche in questo caso le eventuali conseguenze disciplinari- il dipendente non prenda totalmente servizio pur potendolo fare la soluzione non è dissimile da quella sopra riportata con la peculiarità che, ad avviso di questa Agenzia, il debito orario del dipendente comprende anche il periodo di tempo per raggiungere il luogo della prestazione sanitaria ed il relativo rientro in servizio con la conseguenza che si può conteggiare nelle 18 ore annuali unicamente il tempo della visita medica o della prestazione specialistica.