Quesiti e pareri

10/10/2014 Prot. 943/2014

Richiesta di parere in materia di mobilità tra l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta di cui alla legge regionale n. 22/2012 e gli altri enti del comparto unico regionale.

 

QUESITO

  

Nell'organico dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste, disciplinato dalla legge regionale 18 luglio 2012, n. 22 a cui si rinvia, sono transitate, nel corso dell'anno 2014, due unità di personale amministrativo provenienti da enti del Comparto unico regionale del pubblico impiego, precisamente un C2 e un B2, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La suddetta mobilità è avvenuta contestualmente al transito di corrispondenti unità di personale amministrativo verso enti del Comparto unico regionale del pubblico impiego.

Sulla base di quanto esposto, tenuto conto che la norma sostanziale che soccorre è l'art. 7 della legge regionale 22/2012 di cui sopra, si chiede cortesemente di esprimere un motivato parere in merito alla legittimità delle sopracitate modalità, in entrata e in uscita dall'Istituto in questione, anche in ordine a future analoghe evenienze.

  

PARERE

  

L’istituto della mobilità intracompartimentale trova la propria disciplina tanto nella legge regionale n. 22/2010 quanto nell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta, rispettivamente negli articoli 43 e 080. Tratto comune della normativa anzidetta è costituito dal fatto che entrambe le norme sanciscono che la mobilità ivi disciplinata concerne unicamente gli enti del comparto unico regionale che sono quelli indicati dall’art. 1, comma 1 della legge regionale n. 22/2010.

Al fine, pertanto, di sciogliere il dubbio circa la possibilità di effettuare la mobilità ai sensi delle sopraccitate disposizioni legislative e pattizie regionali tra l’Istituto musicale pareggiato di cui alla legge regionale n. 22/2012 e gli altri enti del comparto unico regionale è necessario preliminarmente determinare se detto Istituto è, o meno, ente facente parte del detto comparto e si consiglia, a tal fine, di acquisire specifico parere da parte delle competenti strutture regionali. Non soccorre, infatti, a tale proposito, il disposto di cui all’art. 7 della legge regionale di riferimento (18 luglio 2012, n. 22) che si limita a sancire l’applicazione delle disposizioni valevoli per il personale del comparto unico regionale (nelle quali, peraltro, è disciplinata solamente la mobilità intracompartimentale) senza nulla disporre circa l’appartenenza al detto comparto unico dell’Istituto musicale pareggiato.

Nel caso in cui, infatti, fosse accertato che l’Istituto sopraccitato fa parte del comparto unico la mobilità effettuata nel rispetto delle sopra riportate norme legislative e contrattuali sarebbe legittima mentre altrettanto non si potrebbe dire qualora fosse accertata la non appartenenza dell’Istituto al comparto unico regionale poiché in tale ipotesi avrebbero dovuto trovare applicazione le norme di cui all’art. 30 del D. lgs. n. 165/2001.